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Al
Rientro dal vostro Viaggio
(di Filippo Pagliara)
di seguito alcuni consigli utili per
tutelarsi al rientro da eventuali disservizi avuti durante lo
svolgimento del viaggio
In caso di disagi e disguidi subiti in
vacanza, è buona norma formulare una contestazione, possibilmente per
iscritto, direttamente al responsabile locale del tour operator.
Naturalmente se non vengono forniti adeguati accorgimenti da parte
dell’organizzazione al fine di risolvere il problema, è possibile far
valere i propri diritti dopo il rientro, inviando una lettera
raccomandata A/R al tour operator entro 10 giorni lavorativi. In questo
caso sarà utile supportare la lettera di lamentela con elementi di prova
da recuperare sul posto quali: fotografie, video e testimonianze di
altri turisti contattabili dopo il vostro rientro. Qui di seguito
indichiamo una serie di evenienze che potrebbero verificarsi durante il
vostro viaggio:
Overbooking
o sovraprenotazione, è una prassi regolarmente praticata dalle compagnie
aeree per cautelarsi nei confronti di coloro che non si presentano
all’imbarco, e quindi per evitare di far viaggiare l’aereo con dei posti
vuoti. Si verifica quando la compagnia aerea accetta più prenotazioni
del numero dei posti realmente disponibili. A volte succede che si
presentano tutti i viaggiatori e qualcuno rimane necessariamente a
terra.
In generale possiamo dire che chi ha acquistato il biglietto a tariffe
scontate ha più probabilità di non essere imbarcato, mentre è più
garantito quel passeggero che ha acquistato una tariffa piena a costo di
farlo viaggiare in una classe superiore. Per ovviare a questo spiacevole
inconveniente è consigliabile arrivare sempre per primi al check-in,
infatti una volta in possesso della carta d’imbarco il posto e quindi la
partenza è garantita. Il consiglio che ci sentiamo di darvi è sempre
quello di essere con almeno 2 ore d’anticipo per partenze internazionali
e 1 ora per quelle nazionali.
In caso di overbooking è necessario reclamare subito al banco di
accettazione anche perché bisogna far valere subito i propri diritti per
evitare che scadano i termini per il check-in e quindi rischiare di
perdere anche la possibilità di essere risarciti. L’Unione Europea ha
emanato il regolamento n° 295 del 1991, aggiornato poi al 1998, il quale
prevede delle compensazioni per il passeggero rimasto a terra con
regolare prenotazione chiamate Denied Boarding Compensation. Tale
regolamento sancisce i seguenti diritti del passeggero:
- riprenotazione sul primo volo disponibile;
- telefonata gratuita oppure invio di un fax;
- assistenza necessaria in attesa del nuovo volo, compreso eventuali
pasti e servizi alberghieri, Il tutto a spese della compagnia aerea che
ha causato il disguido.
Il Regolamento dell’Unione Europea prevede anche un risarcimento in
denaro per il passeggero se l’overbooking
avviene in un aeroporto comunitario, ci sono varie modalità in base ai conseguenti
ritardi. Tale somma può essere pagata in contanti oppure, con un buono
viaggio valido per l’acquisto di un altro biglietto. Il buono
sostitutivo può essere solo proposto dalla compagnia e non imposto.
Inoltre, se il passeggero accetta di viaggiare in una classe più bassa
rispetto a quella prenotata, ha diritto al rimborso della differenza di
prezzo pagata. Se invece l’overbooking è causa del mancato godimento
dell’intera vacanza perché lo stesso volo era parte integrante di un
pacchetto tutto incluso, il passeggero deve pretendere ed ottenere da
parte della compagnia aerea una dichiarazione attestante che il
passeggero ha dovuto rinunciare al viaggio per causa dell’overbooking.
Con questa dichiarazione il passeggero potrà rivalersi sulla compagnia
per recuperare sia le somme relative al viaggio prenotato oltre che i
danni derivanti da “vacanza rovinata”.
In base all’art. n°2951 del Codice Civile i diritti che derivano dal
contratto per il trasporto di persone entrano in prescrizione dopo un
anno di tempo, pertanto si ha un anno di tempo dall’accaduto per
richiedere un risarcimento dei danni.
Ritardo nella Partenza
Il ritardo della partenza dell’aereo può provocare diversi danni, ad
esempio se la partenza era nel pomeriggio o se vi è un forte ritardo,
ciò può farci perdere la prima notte nella struttura prenotata. I Tour
Operator prevedono una variazione dell’orario “accettabile” entro le 8
ore, pertanto bisogna fare attenzione e far valere i propri diritti se
tale variazione va ad intaccare la durata effettiva del nostro viaggio.
Il TO quasi sempre scarica la propria responsabilità sulla compagnia
aerea o sul gestore aeroportuale. Per evitare di incappare in clausole
contrattuali vessatorie, è opportuno ricordare che nel contratto di
compravendita di un pacchetto turistico, la data, l’ora e il luogo della
partenza e del ritorno sono degli elementi essenziali e devono essere
ben indicati, pertanto bisogna sempre fare attenzione a clausole che
limitano la responsabilità dell’organizzatore per l’inesatto adempimento
di una sua obbligazione contrattuale. E’ importante quindi controllare
che il contratto di viaggio che si sottoscrive corrisponde a quello
ufficiale del quale potete
scaricarne una copia.
Sistemazione non Corrispondente
A volte può capitare che la struttura che deve ospitarci non è quella
che noi abbiamo scelto sul catalogo oppure è diversa rispetto alla
descrizione e al dettaglio dei servizi riportati sul catalogo del Tour
Operator. In questo caso è opportuno documentare tali differenze e
comunicare subito all’agenzia di viaggi e di conseguenza al TO il nostro
disappunto. Se si decide di proseguire la vacanza, si può pretendere che
la sistemazione venga cambiata in modo da poter corrispondere a quanto
da noi scelto sul catalogo. E’ importante dire a tal proposito che anche
la non corrispondenza dei servizi oltre alla categoria costituisce un
danno, se ad esempio abbiamo scelto una determinata struttura perché ha
la piscina invece veniamo sistemati in una senza, stiamo avendo un
servizio differente e sicuramente inferiore a quello prenotato. Pertanto
si può decidere di interrompere la vacanza oppure pretendere una
sistemazione alternativa. In questo caso il TO è tenuto a fornire la
sistemazione alternativa di qualità pari o superiore a quella indicata
sul catalogo nel minor tempo possibile. Di seguito al vostro rientro
sarà necessario far valere i propri diritti inviando formale lettera di
reclamo entro 10 giorni.
Disagi Vari durante la Vacanza
Una volta arrivati nel nostro caro e tanto atteso luogo di
villeggiatura, se dovessimo incappare in uno dei seguenti inconvenienti,
ricordiamo che è sempre opportuno farlo subito presente all'Agenzia di
Viaggi e quindi al Tour Operator in modo da poter far valere i nostri
diritti al rientro:
- classificazione della struttura che non corrisponde;
- situazioni di disagio che causano la non piena fruibilità della
struttura, come ad esempio cantieri aperti, piscina inutilizzabile,
spiaggia non corrispondente alle foto da catalogo;
- intossicazioni alimentari;
- scarsa igiene dei luoghi e degli ambienti interni ed esterni alla
struttura;
In tutti questi casi bisogna ricordare sempre che al momento della
conferma e della sottoscrizione del contratto di compravendita di un
pacchetto turistico, viene sempre indicato oltre al nome del TO
l'edizione del catalogo e la pagina, pertanto tutto quanto presente
nella pagina descrittiva del catalogo è un obbligo che il TO si assume
nei vostri confronti, quindi è lui che deve deve rispondere di eventuali
inadempimenti.
Turisti Abbandonati
Per fortuna non troppo spesso ma comunque capita di sentire notizie
relative a turisti o gruppi di turisti che sono stati abbandonati a se
stessi senza alcuna assistenza in un determinato Paese. Quando capita
una cosa del genere la responsabilità e quasi sempre del T.O. che
evidentemente non avendo pagato per i servizi le strutture alberghiere
e/o la compagnia aerea, questi ultimi decidono di non fornire più i
servizi alla clientela del Tour Operator stesso. Il guaio è che i
turisti purtroppo non possono pretendere nulla (se non pagando
nuovamente il servizio) da struttura ricettiva e/o compagnia aerea.
Infatti anche se i servizi sono stati da essi pagati all''Agenzia Viaggi
e di conseguenza al T.O., quest'ultimo non ha fatto fronte agli impegni
presi con i fornitori del servizio in loco. Un rimedio alla tutela di
questa categoria di consumatori è rappresentato dal “Fondo Nazionale di
Garanzia”, che in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore, consente il rimborso dell'importo
pagato e il
rimpatrio del turista, oltre al risarcimento dell’ulteriore danno che
comunque deve essere richiesto entro 3 mesi dal rientro.
Danno da Vacanza Rovinata
Recentemente la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito
che nei danni risarcibili a favore del turista, nel caso di pacchetti
turistici, vi siano anche quei danni morali da vacanza rovinata. Ma
cos'è esattamente il danno la vacanza rovinata?
Quando si acquista un pacchetto turistico tutto incluso, si acquista un
insieme di servizi derivanti oltre che dalla somma dei singoli servizi
materiali o immediatamente riconoscibili quali Volo Aereo, Sistemazione
Alberghiera e Servizi Accessori, anche l'aspettativa di godere di una
esperienza unica e a volte irripetibile (vedi viaggio di nozze o altra
ricorrenza).
IL Tour Operator che pubblicizza il proprio pacchetto di servizi, sa
bene che facendo leva sulle emozioni del turista, avrà più probabilità
di vendere il proprio pacchetto turistico.
Quindi se per colpe ed inadempienze imputabili al Tour Operator un
turista non gode o non gode appieno di questa esperienza, potrà far
rientrare nei danni psicologici da stress questo mancato godimento del
meritato riposo e pretendere quindi un indennizzo.
In base alla Carta dei Diritti del Passeggero
della quale se ne può
scaricare una copia, bisogna ricordarsi di
inoltrare l’eventuale reclamo alla compagnia aerea immediatamente, senza
far passare troppo tempo con le seguenti modalità:
- verbalmente e/o telefonicamente;
- con nota scritta, in italiano oppure nella lingua ufficiale del paese
in cui vi trovate;
- via fax;
- via e-mail;
- via telefono lasciando anche un messaggio sulla segreteria telefonica
Il personale addetto della compagnia deve fornire in modo chiaro ed
adeguato le informazioni relative alle modalità del reclamo. Le
informazioni devono essere fornite:
- dal personale il quale deve essere identificabile con divisa e
cartellino;
- dal personale addetto al servizio di supporto alla clientela;
- telefonicamente tramite addetti al call-center al numero riportato sul
biglietto e in aeroporto
- via internet tramite apposito forum o comunicati nel sito della
compagnia
- in occasione di comunicazioni ufficiali.
La compagnia o il suo rappresentante legale devono:
- rispondere per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla data del
protocollo interno;
- proporre la possibilità di una conciliazione extragiudiziale;
- elaborare e pubblicizzare un riscontro annuale di tutti i reclami
ricevuti.
Il contenuto minimo del riscontro deve contenere:
- luogo e data;
- indicazione della ricezione del reclamo;
- identificazione della struttura o della persona incaricata alla
gestione del reclamo;
- indicazioni per ulteriori richieste d'informazione;
- riassunto dell'iter e le possibilità di appello.
Presso l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in via Villa Ricotti 42 a
Roma è istituito un gruppo di lavoro che ha il compito di verificare le
azioni poste in essere a tutela del passeggero. Le eventuali rimostranze
e le segnalazioni per il mancato rispetto della Carta dei Diritti del
Passeggero possono essere rivolti agli uffici delle Direzioni di
Circoscrizione Aeroportuale dell'ENAC situati all'interno degli
aeroporti.
Gli stessi uffici sono aperti per eventuali contributi e suggerimenti da
parte dei passeggeri o degli operatori del settore per migliorare la
Carta dei Diritti del Passeggero.
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