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Legge 17 maggio 1983,
n. 217 (in Gazz. Uff., 25 maggio, n. 141). - Legge quadro per il turismo
e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta
turistica (1) (2). (1) Vedi la disciplina di riordino in materia di
turismo, sport e spettacolo di cui al d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv.
in l. 30 maggio 1995, n. 203. (2) La competenza a ricevere la
dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o
appartamenti mobiliati, appartiene al Comune, ex art. 163, d.lg. 31
marzo 1998, n. 112. Peraltro con lo stesso d.lg. 112/1998 sono state
trasferite alle regioni ed agli enti locali, tra l'altro, le competenze
in materia di turismo, sport e spettacolo.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1. Finalità della legge.
La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed
industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Tali principi
devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di
quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il
profilo sociale che sotto quello economico. Sono fatte salve le
attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e
norme di attuazione. Per il raggiungimento degli obiettivi della
programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le
funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui
agli articoli 2 e 3 della presente legge.
Articolo 2
Art. 2. Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai
presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e
Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di
coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti
posti all'ordine del giorno. Il Comitato di coordinamento per la
programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione
alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei
finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge. Il medesimo
organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo,
di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e
dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi (1). (1)
Vedi, ora, l'art. 3, d.lg. 16 dicembre 1989, n. 418.
Articolo 3
Art. 3. Comitato consultivo.
Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del
turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20
rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei
lavoratori dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del
tempo libero e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed
organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra
docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo.
Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo
2 della presente legge.
Articolo 4
Art. 4. Organizzazione turistica regionale.
Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle
risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione
di «aziende di promozione turisticaº (APT), quali organismi
tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di
gestione. Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali
turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti
e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento
funzionale con gli enti locali territoriali. Le leggi regionali
disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività
delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di
esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di
rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle
organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle
associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato
dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio. Le aziende
provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di
informazione e di accoglienza turistica denominati IAT. L'uso della
stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di
informazione promossi dalle «pro-locoº sulla base delle disposizioni
emanate con legge regionale. Con lo scioglimento degli enti provinciali
per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il
relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale. Le entrate
anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli
enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere
destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state
attribuite o delegate le relative funzioni.
Articolo 5
Art. 5. Imprese turistiche.
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di
strutture ricettive ed annessi servizi turistici. I titolari o gestori
di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del
registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426. Per
ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale. Il
richiedente deve: a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del
minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività
commerciale; b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al
periodo di frequenza del richiedente (1); c) non essere nelle condizioni
previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni; d) aver superato un esame di idoneità
all'esercizio dell'attività di impresa. I soggetti che alla data di
entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al
primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda. (1)
Lettera così sostituita dall'art. 3-ter, d.l. 26 gennaio 1987, n. 9,
conv. in l. 27 marzo 1987, n. 121.
Articolo 6
Art. 6. Strutture ricettive.
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le
residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli
alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli
appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la
gioventù, i rifugi alpini. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti
al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili
o in parti di stabile. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati
per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che
assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento
carburanti. I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area,
forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili
servizi centralizzati. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi
ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono
alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da
uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. I campeggi sono
esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati
su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di
norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi
turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione
unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in
allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi
di pernottamento. Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in
fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da
imprenditori agricoli. Sono esercizi di affittacamere le strutture
composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti
ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e,
eventualmente, servizi complementari. Sono case e appartamenti per
vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per
l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso
di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai
tre mesi consecutivi. Sono case per ferie le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori
di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti
religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità
sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti
o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Sono
ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno e il pernottamento dei giovani. Sono rifugi alpini i locali
idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai
centri urbani. In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze
locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture
destinate alla ricettività turistica.
Articolo 7
Art. 7. Classificazione delle strutture ricettive.
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle
strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti
strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali
prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine
decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella. Requisiti minimi degli alberghi
ai fini della classificazione sono: capacità ricettiva non inferiore a
sette stanze; almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto; un
lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera; un locale ad
uso comune; impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e
qualificati al funzionamento della struttura. Secondo i medesimi
criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze
turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle. Gli alberghi
contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lussoº
quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe
internazionale. I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con
4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione
ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. I
villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto
al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive. Vengono
contrassegnate con una stella le miniaree di sosta che hanno un minimo
di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria
attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al
supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed
escursionistico. I campeggi e i villaggi turistici assumono la
denominazione aggiuntiva «Aº (annuale) quando sono aperti per la doppia
stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria
attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei
campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo
di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata
nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o
del villaggio turistico. Le regioni individuano con legge i requisiti
minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita
con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo
di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la
denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24
ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e
successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli
anni cui la denuncia medesima si riferisce (1). (1) Comma così
modificato dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 284.
Articolo 8
Art. 8. Vincolo di destinazione.
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in
quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità
sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di
destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in
conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della
programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali,
gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per
vacanze. Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i
comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività
turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e
utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo
predisposti dalle regioni. Entro un anno dall'entrata in vigore delle
leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti
urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente
articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti
turistici produttivi che a tal fine sono vincolate. Per rispondere ad
esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del
settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e
strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani
regolatori generali e loro varianti. Il vincolo di destinazione può
essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la
non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa
restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente
percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima
della scadenza del finanziamento agevolato. Le regioni, con proprie
leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di
destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari
raccordi con le norme ed i piani urbanistici.
Articolo 9
Art. 9. Agenzie di viaggio e turismo.
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di
produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei
predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di
assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla
Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui
alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084. L'esercizio delle attività di cui
al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo
accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti
requisiti professionali: a) conoscenza dell'amministrazione e
organizzazione delle agenzie di viaggio; b) conoscenza di tecnica,
legislazione e geografia turistica; c) conoscenza di almeno due lingue
straniere. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere
subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale. Qualora la
persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di
continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di
cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
(Omissis) (1). Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito
elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni
relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni (2). L'elenco di
cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni
di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione
dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero. In occasione del rilascio
delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie
con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio
nazionale. Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la
denominazione di comuni o regioni italiane. Per le persone fisiche o
giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità
europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al
rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58, D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 (3). (1) Comma abrogato dall'art. 46, d.lg. 31 marzo
1998, n. 112. (2) Comma così modificato dall'art. 46, d.lg. 31 marzo
1998, n. 112. (3) Comma così sostituito dall'art. 11, l. 29 dicembre
1990, n. 428.
Articolo 10
Art. 10. Associazioni senza scopo di lucro.
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per
finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate,
esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche
e ricettive. Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le
modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma
precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei
rispettivi ambiti associativi.
Articolo 11
Art. 11. Attività professionali.
Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di
guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o
corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico,
maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino,
guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione
attinente al turismo. guida turistica chi, per professione, accompagna
persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a
musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive
storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. interprete
turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione
nell'assistenza a turisti stranieri. accompagnatore turistico o corriere
chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei
viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce
elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di
transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale
individuato dal presente articolo. organizzatore congressuale chi per
professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative,
simposi o manifestazioni congressuali. istruttore nautico chi, per
professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica
del nuoto o di attività nautiche. maestro di sci chi, per professione,
insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi
di persone in scalate o gite in alta montagna. aspirante guida alpina o
portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o
gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo
grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se
assieme a guida alpina. guida speleologica chi, per professione
accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di
grotte e cavità naturali. animatore turistico chi, per professione,
organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative,
sportive, culturali. In particolare, le regioni dovranno accertare per
le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue
straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei
monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque
delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata
la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di
geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i
trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide
alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino,
adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla
stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di
professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli
organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un
comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale
ed internazionale. Per l'esercizio delle suddette professioni i
cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai
cittadini italiani (1). Spetta altresì alle leggi regionali di
disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le
attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli
enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che
operano nel settore del turismo e del tempo libero. (1) Comma così
sostituito dall'art. 11, l. 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo 12
Art. 12. Disposizioni transitorie.
L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione
fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1º
gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che
saranno nel frattempo apportati dalle imprese. Le leggi regionali
stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della
classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che
avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui
al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni
qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia
alla nuova classificazione. A decorrere dal 1º gennaio 1985, anche in
assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno
individuate con la seguente classifica a stelle: alberghi di lusso in
possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;
alberghi di lusso: cinque stelle; alberghi di prima categoria: quattro
stelle; alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre
stelle; alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due
stelle; alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e
locande: una stella. Agli effetti della normativa tributaria gli
alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli
alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con
quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli
alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi
turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di
seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con
due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono
equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una
stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono epuiparati
agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono
equiparati alle locande.
Articolo 13
Art. 13. Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 46, d.lg. 31 marzo 1998,
n. 112.
Articolo 14
Art. 14. Ripartizione dei fondi.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 46, d.lg. 31 marzo 1998,
n. 112.
Articolo 15
Art. 15. Criteri, procedure e controlli.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 46, d.lg. 31 marzo 1998,
n. 112.
Articolo 16
Art. 16. Copertura finanziaria.
All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente
legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
all'uopo utilizzando la voce «Interventi straordinari per il
potenziamento dell'offerta turisticaº. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. |