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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
20 aprile 2001
Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 1.
(Principi)
1. La presente legge definisce i principi
fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione
degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e
occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione
europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della
collettivita' e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico
nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del
riequilibrio territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le
tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di
migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei
servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono
alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con
particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi
minimi ed ai soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche
attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse ed
autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni
pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie
marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo
rurale integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la
conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali,
valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti
territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli
statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Competenze)
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del
principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province
nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo
all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali
necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono
altresi' l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo
dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di
turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui
all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in
materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in
particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali
connessi al turismo, nonche' l'indirizzo e il coordinamento delle
attivita' promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo
nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio
dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce,
ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e
lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto e' adottato d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di
categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di
decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di
assicurare l'unitarieta' del comparto turistico e la tutela dei
consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di
informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel
settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio
nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita'
di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo e
delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle
strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle
imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione
delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che
svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare ad
eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard
utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio
nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la
necessita' di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento
alle nuove professionalita' emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' ricettive
gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' di
accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro
pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative, di
determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonche'
di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni
idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali,
assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle
imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresi'
principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico di cui deve
tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione
economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con
particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia
all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come
definiti dall'articolo 5, nonche' dei sistemi o reti di servizi, di
strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale,
ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi
turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti
qualificati a sostegno dell'attivita' turistica, quali campi da golf,
impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei
diritti del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza
nazionale e allo sviluppo delle attivita' economiche, in campo
turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di completezza ed
integralita' delle modalita' attuative, di efficienza, economicita' e
semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarieta' nei
rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione,
entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4,
da' attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente
legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli
interessi unitari non frazionabili, in materia di liberta' di impresa e
di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui
al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma
6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore
di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida,
adottata secondo le modalita' di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al
decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste
dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla
presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti
alla meta'.
Art. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)
1. E' istituita la Conferenza nazionale del turismo.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la
Conferenza, che e' organizzata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre
autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei
consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco,
delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del
turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la
definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida.
La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle
linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a
quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto
tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi
di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari
competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della
Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno
quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali
del settore turistico, nonche' le associazioni nazionali di tutela dei
consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione
di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla
nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso,
sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza
contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di
godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione
turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della
direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di
trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi
di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente
delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei
pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria,
sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le
relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del
sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a
livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la
valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita' del sistema
turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera
b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre
1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' sostituita dalla
seguente:
"d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o
parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";
b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non
avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale
sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e
sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare
fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta
esecuzione del contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia
in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel
contratto a pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente
la preventiva escussione del venditore".
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione
delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti
inerenti la fornitura di servizi turistici. E' fatta salva la facolta'
degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di
controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni
dei consumatori.
Art. 5.
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti
turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali
appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta
integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche,
compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o
dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o
associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di
concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria
che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonche' con i
soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di
programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e
politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi
turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei
limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della
presente legge, definiscono le modalita' e la misura del finanziamento
dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da
soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che
perseguono, in particolare, le seguenti finalita':
a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e di integrazione tra
le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di
affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla
qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e
territoriale delle localita' ad alta intensita' di insediamenti
turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di
accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli
standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma
4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorita'
per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la
classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con
particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita', di
certificazione ecologica e di qualita', e di club di prodotto, nonche'
alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici
tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in
Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001,
nell'ambito delle disponibilita' assegnate dalla legge finanziaria al
Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di
cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di
sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le modalita' per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed
agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare
riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un
afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non
inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
Art. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)
1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta
turistica, e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per
il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo
comma. I criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del
Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di
cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita
la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali
promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di
interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'offerta
turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi
turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti
con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando,
predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della stessa.
Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 7.
(Imprese turistiche e attivita' professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano
attivita' economiche, organizzate per la produzione, la
commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di
servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di
esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi
turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese
turistiche di cui al comma 1 e' predisposta ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attivita'
turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese
turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni,
gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme
vigenti per l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse
finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita' ai criteri
definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano
e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche'
servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita'
di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha
validita' su tutto il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti
e alle modalita' previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni
turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono
essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in
Italia, secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione delle
imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i
requisiti richiesti, nonche' previo accertamento, per gli esercenti le
attivita' professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi
regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni gia' conseguite
alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano
per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono
autorizzate ad esercitare le attivita' di cui al comma 1 esclusivamente
per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni
straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi
internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni
devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27
dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n.
392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente
gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano
per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e
comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonche' le
associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11
luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri
fini istituzionali.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL
RISPARMIO TURISTICO
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture
ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte,
nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e
gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza
non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito
elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare
alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di
altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme
vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del
passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente
in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del
titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori,
sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle
generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno.
Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere
sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati
la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per
gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo.
I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare all'autorita'
locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate,
mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore
successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di
effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle
questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette
schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno".
Art. 9.
(Semplificazioni)
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli
esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal
sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il
rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla
prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e
bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono
ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e
convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresi' alla
fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di
registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone
alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta
salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e
sanita'.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Le attivita' ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle
vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonche' di
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per
un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione
e' tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal
sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di
comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni
dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attivita' per
un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' iscritto nel
registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei
locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita' dalle regioni
o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' a quelle sulla destinazione
d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attivita' ai
sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia
provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico
ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento
motivato, la cessazione dell'attivita' condotta con difetto di
autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la
sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad
uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non
superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo
che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi
trenta giorni dalla data di violazione. Non si da' comunque luogo
all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri
di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative
procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di
licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le
professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicita'
e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e
si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle
altre attivita' produttive, se piu' favorevoli. Le regioni provvedono a
dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni
in materia tenendo conto della necessita' di ricondurre ad unita' i
procedimenti autorizzatori per le attivita' e professioni turistiche,
attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilita' del
procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991,
n. 394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli
articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
dal relativo regolamento attuativo.
Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito
ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale
affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni
private quali circoli aziendali, associazioni non-profit,
banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati
da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi
agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei
singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al
sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e
preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da
concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno
inoltre priorita' nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze
relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree
depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di
buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni
non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle
istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla
gestione per interventi di solidarieta' a favore dei soggetti piu'
bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del
Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il limite
di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si
fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre
1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936,
n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo
99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli
152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle
autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti
il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio
1983, n. 217, e' soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del
settore del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 2, comma 4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della
disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee
guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la
disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere
d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n.
1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal
comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7
cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2
dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a
concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, che
risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento
contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l),
della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di
adeguamento alle stesse linee guida.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo
6, e' autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire
80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di
lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per
l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento
complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 e' determinato dalla legge
finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. |