|
Regolazione uniforme delle condizioni del trasporto aereo
internazionale, i documenti utilizzati per questo trasporto e la
responsabilità del vettore
Il Presidente del Reich germanico, il Presidente della Repubblica
d’Austria, Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente degli Stati Uniti
del Brasile, Sua Maestà il Re dei Bulgari, il Presidente del Governo
nazionalista della Repubblica di Cina, Sua Maestà il Re di Danimarca e
d’Islanda, Sua Maestà il Re d’Egitto, Sua Maestà il Re di Spagna, il
Capo di Stato della Repubblica di Estonia, il Presidente della
Repubblica di Finlandia, il Presidente della Repubblica Francese, Sua
Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori Britannici
d’Oltre Mare, Imperatore delle Indie, il Presidente della Repubblica
Ellenica, Sua Altezza Serenissima il Reggente il Regno d’Ungheria, Sua
Maestà il Re d’Italia, Sua Maestà l’Imperatore del Giappone, il
Presidente della Repubblica di Lettonia, Sua Altezza Reale la
Granduchessa di Lussemburgo, il Presidente degli Stati Uniti del
Messico, Sua Maestà il Re di Norvegia, Sua Maestà la Regina dei Paesi
Bassi, il Presidente della Repubblica di Polonia, Sua Maestà il Re di
Romania, Sua Maestà il Re di Svezia, il Consiglio federale svizzero, il
Presidente della Repubblica Cecoslovacca, il Comitato Centrale Esecutivo
dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Soviet, il Presidente degli
Stati Uniti del Venezuela, Sua Maestà il Re di Jugoslavia; avendo
riconosciuto la necessità di regolare in modo uniforme le condizioni del
trasporto aero internazionale per quanto riguarda i documenti utilizzati
per questo trasporto e la responsabilità del vettore;
hanno designati a questo scopo i loro plenipotenziari i quali,
debitamente autorizzati, hanno concluso e firmato la seguente
Convenzione:
Capitolo I - Oggetto – Definizione
Articolo 1
La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di
persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile dietro
rimunerazione. Essa si applica pure ai trasporti gratuiti effettuati con
aeromobile da un’impresa di trasporti aerei.
È qualificato «trasporto internazionale» ai sensi della presente
Convenzione, ogni trasporto in cui, secondo le stipulazioni delle parti,
il punto di partenza e il punto di destinazione, che abbia luogo o no
interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati sul territorio di
due alte Parti contraenti o sul territorio d’una sola alta Parte
contraente, se uno scalo è previsto sul territorio d’un altro Stato,
anche se non sia un’alta Parte contraente. Il trasporto senza un tale
scalo tra due punti del territorio d’una sola alta Parte contraente non
è considerato come internazionale a’ sensi della presente Convenzione.
Il trasporto da eseguire per aria da diversi vettori successivi è
considerato – nei riguardi dell’applicazione della presente Convenzione
– come trasporto unico, quando le Parti l’hanno previsto come una sola
operazione e sia stato concluso sotto forma d’un solo contratto o d’una
serie di contratti; esso non perde il suo carattere internazionale
qualora un solo contratto o una serie di contratti debbano essere
eseguiti integralmente sul territorio d’un medesimo Stato.
Articolo 2
La Convenzione si applica ai trasporti effettuati dallo Stato o dalle
altre persone giuridiche di diritto pubblico, nelle condizioni previste
all’art. 1
La presente convenzione non si applica al trasporto della posta-lettere
e dei pacchi postali
Capitolo II - Titolo di trasporto
Sezione I - Biglietto di passaggio
Articolo 3
1. Nel trasporto dei viaggiatori è rilasciato un biglietto di passaggio,
contenente:
a. l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
b. se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul
territori d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o
parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali
scali;
c. un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio
con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di
partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale,
in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di morte o di
lesione corporale e di perdita o d’avaria nel bagaglio.
2. Il biglietto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e
delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità
o la perdita del biglietto non menoma né l’esistenza, né la validità del
contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regola
della presente Convenzione. Tuttavia, se il viaggiatore s’imbarca con il
consenso del vettore, senza che sia stato rilasciato il biglietto di
passaggio, o se il biglietto non contiene l’avviso prescritto nel
capoverso 1, lettera c, del presente articolo, il vettore non avrà il
diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22.
Sezione II - Scontrino del bagaglio
Articolo 4
1. Nel trasporto dei bagagli registrati, è rilasciato uno scontrino di
bagaglio, il quale, ove non sia combinato con un biglietto di passaggio
conforme alle disposizioni dell’articolo 3, capoverso 1, oppure incluso
in tale biglietto, deve contenere:
a. l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
b. se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul
territorio d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o
parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali
scali;
c. un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio
con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di
partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale,
in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o
d’avaria del bagaglio.
2. Lo scontrino del bagaglio fa fede, fino a prova contraria, della
registrazione di questo e delle condizioni del contratto di trasporto.
La mancanza, l’irregolarità o la perdita dello scontrino non menoma né
l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà
nondimeno soggetto alle regole della presente Convenzione. Tuttavia, il
vettore che accetta il bagaglio senza che sia stato rilasciato uno
scontrino o questo non sia combinato con un biglietto di passaggio
conforme alle disposizioni dell’articolo 3, capoverso 1, lettera c, non
sia incluso in tale biglietto, oppure non contenga l’avviso prescritto
nel capoverso 1, lettera c, del presente articolo, non avrà diritto di
prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22, capoverso 2.
Sezione III - Lettera di trasporto aereo
Articolo 5
Ogni vettore di merce ha il diritto di domandare al mittente la
compilazione e la consegna d’un titolo chiamato: «lettera di trasporto
aereo»; ogni mittente ha il diritto di domandare al vettore
l’accettazione di questo documento.
Tuttavia, la mancanza, l’irregolarità o la perdita di questo titolo non
menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il
quale sarà nondimeno soggetto alle regole della presente Convenzione,
salve restando le disposizioni dell’art. 9.
Articolo 6
La lettera di trasporto aereo sarà stabilita dal mittente in tre
esemplari originali e consegnata colla merce.
Il primo esemplare porta la menzione «per il vettore»; esso vien firmato
dal mittente. Il secondo esemplare porta la menzione «per il
destinatario»; esso vien firmato dal mittente e dal vettore e accompagna
la merce. Il terzo esemplare vien firmato dal vettore e da questi
consegnato al mittente dopo accettata la merce.
La firma del vettore dev’essere apposta prima che la merce sia caricata
sull’aeromobile.
La firma del vettore può essere sostituita con un timbro; quella del
mittente può essere stampata o sostituita con un timbro.
Se, a richiesta del mittente, il vettore stabilisce la lettera di
trasporto aereo, questi è considerato, fino a prova del contrario, come
agente per conto del mittente.
Articolo 7
Il vettore di merci ha il diritto di domandare al mittente di stabilire
delle lettere di trasporto aereo diverse, quando trattisi di parecchi
colli.
Articolo 8
La lettera di trasporto deve contenere:
a .l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
b. se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul
territorio d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o
parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali
scali;
c. un avviso indicante al mittente, che il trasporto con destinazione
finale o scalo in un paese diverso da quello dì partenza, può essere
regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la
responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria della merce.
Articolo 9
Per le merci che, con il consenso del vettore, siano state caricate
sull’aeromobile senza che sia stata compilata una lettera di trasporto
aerea, o questa non contenga l’avviso prescritto nell’articolo 8,
lettera c, il vettore non ha diritto di prevalersi delle disposizioni
dell’articolo 22, capoverso 2.
Articolo 10
Il mittente è responsabile dell’esattezza delle indicazioni e
dichiarazioni concernenti la merce che egli inscrive nella lettera di
trasporto aereo.
Egli risponde del danno subito dal vettore, o da ogni altra persona
verso la quale il vettore sia obbligato, per le sue indicazioni e
dichiarazioni irregolari, inesatto o incomplete.
Articolo 11
La lettera di trasporto aereo fa fede, fino a prova del contrario, della
conclusione del contratto, del ricevimento della merce e delle
condizioni di trasporto.
Le indicazioni della lettera di trasporto aereo relative al peso, alle
dimensioni ed all’imballaggio della merce, come pure al numero dei
colli, fanno fede fino a prova del contrario; quelle relative alla
quantità, al volume ed allo stato della merce non fanno prova verso il
vettore che se la verifica da lui fatta in presenza del mittente fu
constata sulla lettera di trasporto aereo oppure se trattasi
d’indicazioni relative allo stato apparente della merce.
Articolo 12
Il mittente ha il diritto, a condizione di eseguire tutti gli obblighi
risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce sia
ritirandola all’aerodromo di partenza o di destinazione, sia facendola
fermare nel corso del trasporto in occasione d’un atterramento, sia
facendola consegnare al luogo di destinazione o nel corso del trasporto
ad altra persona che non sia il destinatario indicato nella lettera di
trasporto aereo, sia domandandone la retrocessione all’aerodromo di
partenza, purché l’esercizio di questo diritto non rechi pregiudizio né
al vettore né agli altri mittenti e coll’obbligo di rimborsare le spese
che ne risultano.
Qualora fosse impossibile di eseguire gli ordini del mittente, il
vettore deve avvertirlo immediatamente.
Se il vettore s’uniforma alle disposizioni del mittente, senza esigere
la produzione dell’esemplare della lettera di trasporto aereo a lui
rilasciato, egli sarà responsabile, salvo ricorso da parte sua contro il
mittente, del pregiudizio che potrebbe esser causato per questo fatto a
chi fosse regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo.
Il diritto del mittente cessa al momento in cui incomincia quello del
destinatario, conformemente all’art. 13 seguente. Tuttavia, se il
destinatario rifiuta la lettera di trasporto o la merce, o se esso non
fosse rintracciabile, il mittente riacquista il suo diritto di disporre.
Articolo 13
Salvo nei casi indicati all’articolo precedente, il destinatario ha il
diritto, arrivata che sia la merce al punto di destinazione, di
domandare al vettore di rimettergli la lettera di trasporto aereo e di
consegnargli la merce dietro pagamento dell’importo dei crediti ed
ottemperando alle condizioni di trasporto indicate nella lettera di
trasporto aereo.
Salvo stipulazione contraria, il vettore deve avvisare il destinatario
dell’arrivo della merce.
Se la perdita della merce è riconosciuta dal vettore o se, spirato un
termine di sette giorni dal momento in cui essa avrebbe dovuto giungere,
la merce non è giunta, il destinatario è autorizzato a far valere, nei
confronti del vettore, i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
Articolo 14
Il mittente ed il destinatario possono far valere tutti i diritti loro
rispettivamente conferiti dagli art. 12 e 13, ognuno in suo proprio
nome, che agisca nel suo proprio interesse o nell’interesse d’altri, a
condizione che osservino gli obblighi imposti dal contratto.
Articolo 15
Gli art. 12, 13 e 14 non portano alcun pregiudizio né ai rapporti del
mittente e del destinatario fra loro, né ai rapporti dei terzi i cui
diritti provengono sia dal vettore sia dal destinatario.
Ogni clausola derogante alle stipulazioni degli art. 12, 13 e 14 deve
essere iscritta nella lettera di trasporto aereo.
Nella presente convenzione, nulla impedisce la stesura di lettere di
trasporto aereo negoziabili.
Articolo 16
Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e ad unire alla lettera
di trasporto aereo i documenti che, prima di consegnare la merce al
destinatario, sono necessari per procedere alle formalità doganali,
daziarie o di polizia. Il mittente è responsabile verso il vettore di
ogni danno che potrebbe risultare dalla mancanza, dall’insufficienza o
dall’irregolarità di queste indicazioni e documenti, salvo il caso di
colpa da parte del vettore o dei suoi preposti.
Il vettore non è tenuto a esaminare se queste indicazioni e documenti
sono esatti o sufficienti.
Capitolo III - Responsabilità del vettore
Articolo 17
Il vettore è responsabile del danno verificatosi in caso di morte, di
ferimento o di qualsiasi altra lesione corporale subita da un
viaggiatore, quando l’infortunio che ha causato il danno sia successo a
bordo dell’aeromobile o durante qualsiasi operazione di imbarco e di
sbarco.
Articolo 18
Il vettore è responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione,
perdita o avaria dei bagagli registrati o di merci, quando l’avvenimento
che ha causato il danno sia successo durante il trasporto aereo.
Il trasporto aereo, a’ sensi del precedente capoverso, comprende il
periodo durante il quale i bagagli o le merci si trovano in custodia del
vettore sia in aerodromo, sia a bordo d’un aeromobile sia in un posto
qualsiasi in caso d’atterramento fuori d’un aerodromo.
Il periodo del trasporto aereo non comprende nessun trasporto terrestre,
marittimo o fluviale, effettuato fuori d’un aerodromo. Tuttavia, quando
un siffatto trasporto vien effettuato per eseguire il contratto di
trasporto aereo a motivo del carico, della consegna o del trasbordo,
ogni danno è presunto, salvo prova contraria, causato da un avvenimento
accaduto durante il trasporto aereo.
Articolo 19
Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel
trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci.
Articolo 20
Il vettore non è responsabile se prova che egli ed i suoi preposti hanno
preso tutte le misure necessarie per evitare il danno o che era loro
impossibile di prenderle.
Articolo 21
Nel caso in cui il vettore provi che la colpa della persona lesa abbia
causato il danno o vi abbia contribuito, il tribunale potrà, secondo le
disposizioni della sua propria legge, scartare o attenuare la
responsabilità del vettore.
Articolo 22
1. Nel trasporto di persone la responsabilità del vettore verso ogni
viaggiatore è limitata alla somma di duecentocinquantamila franchi. Nel
caso in cui, secondo la legge del tribunale adito, l’indennità può
essere fissata in forma di rendita, il capitale della rendita non può
superare questo limite. Il viaggiatore potrà tuttavia fissare un limite
di responsabilità più elevato mediante speciale convenzione col vettore.
2. a. Nel trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità
del vettore è limitata alla somma di duecentocinquanta franchi per
chilogrammo, salva speciale dichiarazione di interesse alla riconsegna
fatta dal mittente al momento in cui consegna il collo al vettore e
mediante pagamento d’una eventuale tassa suppletiva. In questo caso, il
vettore sarà tenuto a pagare fino all’ammontare della somma dichiarata
salvo non provi che essa è superiore all’interesse reale del mittente
alla riconsegna.
b. Nel determinare il limite di responsabilità del vettore nel caso di
perdita, avaria o ritardo d’una parte del bagaglio o della merce o di
qualsiasi oggetto in quello contenuto, è considerato soltanto il peso
del collo del quale si tratta. Tuttavia, se la perdita, l’avaria o il
ritardo d’una parte del bagaglio registrato o delle merci, oppure d’un
oggetto in quello contenuto, pregiudica il valore di altri colli
considerati nel medesimo scontrino di bagaglio o lettere di trasporto
aereo, il limite di responsabilità è determinato secondo il peso totale
di tali colli.
3. Per quanto riguarda gli oggetti custoditi dal viaggiatore medesimo,
la responsabilità del vettore è limitata cinquemila franchi per
viaggiatore.
4. I limiti stabiliti nel presente articolo non menomano la facoltà del
tribunale d’accordare, secondo la sua legge, una somma corrispondente a
tutte o una parte delle spese giudiziarie e altre spese sostenute dal
richiedente. La precedente disposizione non si applica, se l’ammontare
dell’indennità accordata, eccettuate le spese giudiziarie e altre spese,
non supera la somma offerta in iscritto dal vettore nel termine di sei
mesi dall’evento che ha cagionato il danno o, se l’azione sia stata
proposta decorso tale termine, prima della petizione.
5. Le somme sono considerate come riferentesi al franco francese
costituito da sessantacinque milligrammi e mezzo d’oro fino, al titolo
di novecento millesimi. Esse possono essere convertite in ogni moneta
nazionale in cifra tonda. Nel caso di procedimento giudiziario la
concessione di tali somme in monete nazionali diverse dalla moneta aurea
è operata secondo il valore aureo di tali monete il giorno della
sentenza.
Articolo 23
Ogni clausola tendente a esonerare il vettore dalla sua responsabilità
od a stabilire un limite inferiore a quello fissato nella presente
Convenzione, è nulla e di nessun effetto; la nullità di questa clausola
non ha però per conseguenza la nullità del contratto, il quale resta
soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.
Il capoverso 1 non si applica alle disposizioni concernenti la perdita o
il danno derivante dalla natura o da un vizio della merce trasportata.
Articolo 24
Nei casi previsti agli art. 18 e 19 ogni azione per responsabilità,
promossa per qualsiasi motivo, non può essere esercitata se non alle
condizioni ed entro i limiti previsti dalla presente Convenzione.
Nei casi previsti all’art. 17 si applicano parimente le disposizioni del
capoverso precedente, senza pregiudizio della determinazione delle
persone che hanno il diritto d’agire e dei loro rispettivi diritti.
Articolo 25
I limiti di responsabilità previsti nell’articolo 22 non si applicano,
qualora sia provato che il danno derivi da azione od omissione del
vettore o d’un suo preposto, commessa nell’intento di cagionarlo o
temerariamente e nella consapevolezza che verosimilmente ne sarebbe
risultato un danno, e, trattandosi d’un preposto, qualora sia provato
ch’egli ha agito nell’esercizio del suo ufficio.
Articolo 25 A.
Il preposto contro cui è promossa l’azione per un danno di cui alla
presente Convenzione, può valersi dei limiti di responsabilità concessi
al vettore in virtù dell’articolo 22, qualora provi d’avere agito
nell’esercizio del suo ufficio.
In questo caso, l’ammontare del risarcimento che può essere ottenuto dal
vettore o dal suo preposto, non deve superare i detti limiti.
Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 del presente articolo non si
applicano, qualora sia provato che il danno derivi da azione od
omissione del preposto, commessa nell’intento di cagionarlo o
temerariamente e nella consapevolezza che verosimilmente ne sarebbe
risultato un danno.
Articolo 26
Il ricevimento dei bagagli e delle merci senza protesta da parte del
destinatario costituirà presunzione, salvo prova contraria, che le merci
furono consegnate in buono stato e conformemente al titolo di trasporto.
In caso d’avaria, il destinatario deve inviare al vettore una protesta
immediata, scoperta che abbia l’avaria, e, al più tardi, entro il
termine di sette giorni per i bagagli e di quattordici giorni per le
merci, a contare dal loro ricevimento. In caso di ritardo, la protesta
dovrà essere fatta al più tardi entro ventun giorni a contare da quello
in cui il bagaglio o la merce saranno stati posti a sua disposizione.
Qualsiasi protesta dev’essere fatta con riserva scritta sul titolo di
trasporto, o con altro scritto spedito entro il termine previsto per
questa protesta.
In mancanza di protesta entro i termini previsti, tutte le azioni contro
il vettore sono irricevibili, salvo in caso di frode da parte di
quest’ultimo.
Articolo 27
In caso di morte del debitore l’azione per responsabilità, entro i
limiti previsti dalla presente Convenzione, si esercita contro i suoi
aventi diritto.
Articolo 28
L’azione per responsabilità dovrà essere promossa a scelta del
richiedente, nel territorio d’una delle alte Parti contraenti, sia
davanti il tribunale del domicilio del vettore, della sede principale
del suo servizio o del luogo in cui egli possiede uno stabilimento per
cura del quale il contratto è stato concluso, sia davanti il tribunale
del luogo di destinazione.
La procedura sarà regolata dalla legge del tribunale adito.
Articolo 29
L’azione per responsabilità dev’essere promossa, sotto pena di
decadenza, entro il termine di due anni a contare dall’arrivo a
destinazione o dal giorno in cui l’aeromobile avrebbe dovuto arrivare o
da quello in cui il trasporto fu interrotto.
Il modo di calcolare il termine è determinato dalla legge del tribunale
chiamato a giudicare.
Articolo 30
Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell’art. 1, cpv. 3, da
eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei
viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite
da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti
del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla
parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo.
Nel caso d’un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto
non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il
trasporto nel corso del quale l’infortunio o il ritardo si è verificato
eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore
avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio.
Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo
vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà
all’ultimo vettore; l’uno e l’altro potranno, inoltre, agire contro il
vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la
distruzione, la perdita, l’avaria o il ritardo. Questi vettori saranno
responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario.
Capitolo IV - Disposizioni relative ai trasporti combinati
Articolo 31
Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per aria ed in
parte con qualsiasi altro mezzo di trasporto, le stipulazioni della
presente Convenzione non si applicano se non al trasporto aereo, e ciò
solo se esso risponde alle condizioni dell’art. 1.
Nella presente Convenzione nulla impedisce alle parti, nel caso di
trasporti combinati, di inserire nel titolo di trasporto aereo delle
condizioni relative ad altri mezzi di trasporto, purché le stipulazioni
della presente Convenzione siano rispettate per quanto concerne il
trasporto per aria.
Capitolo V - Disposizioni generali e finali
Articolo 32
Sono nulle tutte le clausole del contratto di trasporto e tutte le
convenzioni particolari anteriori al danno colle quali le parti
derogherebbero alle regole della presente Convenzione sia determinando
la legge applicabile, sia modificando le norme di competenza. Tuttavia,
nel trasporto delle merci, le clausole d’arbitrato sono ammesse, entro i
limiti della presente Convenzione, quando l’arbitrato deve effettuarsi
nei luoghi di competenza dei tribunali previsti all’art. 28, cpv. 1.
Articolo 33
La presente Convenzione non può impedire ad un vettore di rifiutare la
conclusione d’un contratto di trasporto o di formulare dei regolamenti
che non siano contrari alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 34
Le disposizioni degli articoli dal 3 al 9 concernenti i titoli di
trasporto non sono applicabili ai trasporti effettuati in circostanze
straordinarie fuori di ogni operazione normale del servizio aereo.
Articolo 35
Quando nella Convenzione si parla di giorni, trattasi di giorni correnti
e non di giorni feriali.
Articolo 36
La presente Convenzione è redatta in francese, in un solo esemplare che
resterà deposto negli archivi del Ministero degli affari esteri di
Polonia; una copia certificata conforme sarà trasmessa al Governo di
ciascuna alta Parte contraente per cura del Governo polacco.
Articolo 37
La presente Convenzione sarà ratificata. Gli istrumenti di ratifica
saranno deposti negli archivi del Ministero degli affari esteri di
Polonia, il quale ne notificherà il deposito al Governo di ciascuna alta
Parte contraente.
Quando la presente Convenzione sarà stata ratificata da cinque alte
Parti contraenti, essa entrerà in vigore fra di loro il novantesimo
giorno dopo il deposito della quinta ratifica. In seguito essa entrerà
in vigore tra le alte Parti contraenti che l’avranno ratificata e l’alta
Parte contraente che depositerà il suo istrumento di ratifica, il
novantesimo giorno dopo il deposito.
Spetterà al Governo della Repubblica di Polonia di notificare al Governo
di ciascuna alta Parte contraente la data dell’entrata in vigore della
presente Convenzione e quella del deposito di ogni ratifica.
Articolo 38
Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione resterà aperta
all’adesione di tutti gli Stati.
L’adesione sarà effettuata mediante notifica inviata al Governo della
Repubblica di Polonia, il quale la comunicherà al Governo di ciascuna
alta Parte contraente.
L’adesione produrrà i suoi effetti a contare dal novantesimo giorno dopo
la notifica fatta al Governo della Repubblica di Polonia.
Articolo 39
Ogni alta Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione
mediante notifica al Governo della Repubblica di Polonia, il quale ne
avviserà immediatamente il Governo di ciascuna alta Parte contraente.
La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la notifica della
denuncia e solamente nei riguardi della Parte che l’ha presentata.
Articolo 40
Le alte Parti contraenti potranno dichiarare, al momento della firma,
del deposito delle ratifiche o della loro adesione, che l’accettazione
da parte loro della presente Convenzione non impegna sia tutti sia
talune delle loro colonie, protettorati, territori, sotto mandato o
qualsiasi altro territorio soggetto alla loro sovranità o alla loro
autorità, o a qualsiasi altro territorio sotto il loro protettorato.
Di conseguenza, esse potranno in seguito aderire separatamente in nome
di tutti o di parte delle loro colonie, protettorati, territori sotto
mandato o di qualsiasi altro territorio sotto il loro protettorato,
esclusi colla loro dichiarazione originale.
Esse potranno pure, conformandosi alle sue disposizioni, denunciare la
presente Convenzione separatamente per tutti o per parte delle loro
colonie, protettorati, territori sotto mandato, per qualsiasi altro
territorio soggetto alla loro sovranità o alla loro autorità o per
qualsiasi altro territorio sotto il loro protettorato.
Articolo 40 A
La locuzione alta Parte contraente, negli articoli 37, capoverso 2, e
40, capoverso 1, significa Stato. In tutti gli altri casi, la locuzione
alta Parte contraente significa uno Stato la cui ratificazione o
l’adesione alla convenzione abbia avuto effetto e la cui disdetta non
sia ancora attuata.
Secondo la presente convenzione, la parola territorio significa tanto il
territorio metropolitano di uno Stato, come ogni territorio che esso
rappresenti nelle relazioni estere.
Articolo 41
Due anni dopo la messa in vigore della presente Convenzione al più
presto, ogni alta Parte contraente avrà la facoltà di provocare la
riunione d’una nuova conferenza internazionale nell’intento di ricercare
quei miglioramenti che potrebbero essere apportati alla presente
Convenzione. Essa si rivolgerà a questo scopo al Governo della
Repubblica Francese, il quale prenderà le necessarie misure per
preparare questa conferenza.
La presente Convenzione, fatta a Varsavia il 12 ottobre 1929, resterà
deposta per la firma fino al 31 gennaio 1930.
Protocollo addizionale
Le alte Parti contraenti si riservano il diritto di dichiarare, al
momento della ratifica o dell’adesione, che l’art. 2, cpv. 1, della
presente Convenzione, non si applicherà ai trasporti internazionali
aerei direttamente effettuati dallo Stato, dalle sue colonie, dai suoi
protettorati, dai territori sotto mandato o da qualsiasi altro
territorio sotto la sua sovranità, dominio o autorità. |