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Firmata a Parigi il 17 dicembre 1962
Principi:
Tale Convenzione enuncia i principi che disciplinano la responsabilità
dell'albergatore per gli oggetti di proprietà dei viaggiatori. Gli
albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o
sottrazione dei beni di proprietà dei viaggiatori che si trovano in
albergo e hanno prenotato una camera. Tale responsabilità è limitata a
l’equivalente di 3.000 franchi francesi (articolo 1 dell’allegato). In
ogni caso, la responsabilità è illimitata quando i beni sono stati
depositati presso l’albergo o l’albergatore ha rifiutato il deposito di
beni che gli aveva il dovere di accettare. Inoltre, la Convenzione
prevede che le Parti possono, a certe condizioni, limitare la
responsabilità degli albergatori. I principi stabiliti nell’allegato non
si applicano ai veicoli, agli oggetti lasciati su di essi ed agli
animali.
Riferimenti e Fonti Legislative Nazionali:
Nel caso di deterioramento, distruzione o sottrazione di cose depositate
in albergo, l'albergatore è responsabile, ed è obbligato al risarcimento
del danno. Il cliente deve denunciare il fatto all'albergatore senza
ritardo.
La responsabilità dell'albergatore per le cose depositate in albergo è
disciplinata dagli artt. 1783 e seguenti del Codice Civile. Il
concetto di deposito comprende sia le cose semplicemente "portate in
albergo" dal cliente, sia le cose personalmente "consegnate"
all'albergatore o a un suo incaricato. Le due ipotesi, però, hanno
conseguenze diverse sul piano della responsabilità.
Nel caso di cose "portate" (e non "consegnate") vi è una responsabilità
"oggettiva" (cioè, non sarà necessario provare la colpa
dell'albergatore) ma limitata (il risarcimento non può essere superiore
a cento volte il prezzo giornaliero dell'alloggio). Il cliente dovrà
comunque provare l'esistenza del contratto di albergo, l'evento dannoso,
la sua realizzazione nei locali dell'albergo e l'entità del danno.
Limiti temporali: la responsabilità dell'albergatore copre
il periodo di durata del contratto di albergo e, in più, un periodo di
tempo ragionevole precedente o successivo a quello in cui il cliente
dispone dell'alloggio (ad esempio se i bagagli sono stati inviati
separatamente il giorno prima dell'arrivo; o se il bagaglio viene
lasciato in albergo per qualche ora dopo avere rilasciato l'alloggio).
Limiti spaziali: la responsabilità dell'albergatore vale
per le cose che si trovano nei locali dell'albergo o nelle sue
pertinenze, nonché fuori dall'albergo per le cose di cui l'albergatore o
un suo incaricato assumono la custodia (ad esempio durante il trasporto
dal luogo di arrivo all'albergo se il trasporto è organizzato
dall'albergatore).
La responsabilità dell'albergatore per le cose "portate", che di regola
è oggettiva e limitata, diventa soggettiva e illimitata se è possibile
provarne la colpa (negligenza o imperizia), come nel caso di porte
lasciate aperte, chiavi delle stanze lasciate senza sorveglianza, ecc.
In questi casi, l'albergatore è tenuto al risarcimento del danno senza
limiti di valore.
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