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.: Legislazione Turistica Responsabilità Albergatore Beni Viaggiatore
Di seguito il testo completo della convenzione del 1962 che stabilisce la responsabilità dell'albergatore per i beni portati in albergo da parte del viaggiatore, cliente.



 

Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per i beni di proprietà dei viaggiatori


Firmata a Parigi il 17 dicembre 1962

Principi:
Tale Convenzione enuncia i principi che disciplinano la responsabilità dell'albergatore per gli oggetti di proprietà dei viaggiatori. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione dei beni di proprietà dei viaggiatori che si trovano in albergo e hanno prenotato una camera. Tale responsabilità è limitata a l’equivalente di 3.000 franchi francesi (articolo 1 dell’allegato). In ogni caso, la responsabilità è illimitata quando i beni sono stati depositati presso l’albergo o l’albergatore ha rifiutato il deposito di beni che gli aveva il dovere di accettare. Inoltre, la Convenzione prevede che le Parti possono, a certe condizioni, limitare la responsabilità degli albergatori. I principi stabiliti nell’allegato non si applicano ai veicoli, agli oggetti lasciati su di essi ed agli animali.

Riferimenti e Fonti Legislative Nazionali:
Nel caso di deterioramento, distruzione o sottrazione di cose depositate in albergo, l'albergatore è responsabile, ed è obbligato al risarcimento del danno. Il cliente deve denunciare il fatto all'albergatore senza ritardo.
La responsabilità dell'albergatore per le cose depositate in albergo è disciplinata dagli artt. 1783 e seguenti del Codice Civile. Il concetto di deposito comprende sia le cose semplicemente "portate in albergo" dal cliente, sia le cose personalmente "consegnate" all'albergatore o a un suo incaricato. Le due ipotesi, però, hanno conseguenze diverse sul piano della responsabilità.
Nel caso di cose "portate" (e non "consegnate") vi è una responsabilità "oggettiva" (cioè, non sarà necessario provare la colpa dell'albergatore) ma limitata (il risarcimento non può essere superiore a cento volte il prezzo giornaliero dell'alloggio). Il cliente dovrà comunque provare l'esistenza del contratto di albergo, l'evento dannoso, la sua realizzazione nei locali dell'albergo e l'entità del danno.
Limiti temporali: la responsabilità dell'albergatore copre il periodo di durata del contratto di albergo e, in più, un periodo di tempo ragionevole precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio (ad esempio se i bagagli sono stati inviati separatamente il giorno prima dell'arrivo; o se il bagaglio viene lasciato in albergo per qualche ora dopo avere rilasciato l'alloggio).
Limiti spaziali: la responsabilità dell'albergatore vale per le cose che si trovano nei locali dell'albergo o nelle sue pertinenze, nonché fuori dall'albergo per le cose di cui l'albergatore o un suo incaricato assumono la custodia (ad esempio durante il trasporto dal luogo di arrivo all'albergo se il trasporto è organizzato dall'albergatore).

La responsabilità dell'albergatore per le cose "portate", che di regola è oggettiva e limitata, diventa soggettiva e illimitata se è possibile provarne la colpa (negligenza o imperizia), come nel caso di porte lasciate aperte, chiavi delle stanze lasciate senza sorveglianza, ecc. In questi casi, l'albergatore è tenuto al risarcimento del danno senza limiti di valore.

 
 
 

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