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Armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il
trasporto aereo internazionale
GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
RICONOSCENDO il significativo contributo che la convenzione per
l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo
internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel seguito
denominata "convenzione di Varsavia", e gli altri strumenti collegati
hanno dato all'armonizzazione del diritto privato internazionale in
materia di navigazione aerea,
RICONOSCENDO la necessità di adeguare e rifondere la convenzione di
Varsavia e gli strumenti collegati in un unico testo,
RICONOSCENDO l'importanza di tutelare gli interessi degli utenti del
trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo
risarcimento secondo il principio di riparazione,
RIAFFERMANDO l'auspicabilità di un ordinato sviluppo delle operazioni di
trasporto aereo internazionale e del regolare traffico di passeggeri,
bagagli e merci in conformità con i principi e gli obiettivi della
convenzione sull'aviazione civile internazionale conclusa a Chicago il 7
dicembre 1944,
CONVINTI che l'azione collettiva degli Stati intesa all'ulteriore
armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto
aereo internazionale per mezzo di una nuova convenzione rappresenti il
mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Campo di applicazione
1. La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale
di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso.
Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo
gratuito da un'impresa di trasporto aereo.
2. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto
internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le
parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no
interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di
due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia
previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato
non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si
considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del
territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul
territorio di un altro Stato.
3. Ai fini della presente convenzione il trasporto effettuato da più
vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le
parti lo abbiano considerato come un'unica operazione, indipendentemente
dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per
mezzo di più contratti e il suo carattere internazionale non viene meno
per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere
eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato.
4. La presente convenzione si applica anche al trasporto di cui al
capitolo V, fatte salve le disposizioni ivi previste.
Articolo 2 - Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti
postali
1. La presente convenzione si applica al trasporto effettuato dallo
Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico sempreché
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1.
2. Nel trasporto di effetti postali il vettore è responsabile unicamente
nei confronti dell'amministrazione postale competente conformemente alle
norme applicabili nei rapporti tra i vettori e le amministrazioni
postali.
3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, le disposizioni della presente
convenzione non si applicano al trasporto di effetti postali.
Capitolo II - DOCUMENTAZIONE E OBBLIGHI DELLE PARTI IN MATERIA DI
TRASPORTO DI PASSEGGERI, BAGAGLI E MERCI
Articolo 3 - Passeggeri e bagagli
1. In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato un
titolo di trasporto individuale o collettivo contenente:
a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio
di un medesimo Stato parte e se sono previsti uno o più scali sul
territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali.
2. In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 è
ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni
ivi menzionate. Qualora venga utilizzato uno qualsiasi degli altri mezzi
il vettore dovrà offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione
scritta contenente le indicazioni in esso registrate.
3. Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per
ogni bagaglio consegnato.
4. Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia
specificato che la responsabilità del vettore per morte o lesione, per
distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo è
soggetta alla presente convenzione, qualora applicabile.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non
pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, il
quale resta comunque soggetto alle norme della presente convenzione, ivi
comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.
Articolo 4 - Merci
1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto
aereo.
2. In sostituzione della lettera di trasporto aereo è ammesso l'impiego
di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni relative al
trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali mezzi il
vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta
di carico che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso
alle indicazioni in esso registrate.
Articolo 5 - Contenuto della lettera di trasporto aereo o della ricevuta
di carico
La lettera di trasporto aereo o la ricevuta di carico devono contenere:
a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
b) quando i punti di partenza e di destinazione sono situati sul
territorio di un medesimo Stato parte e siano previsti uno o più scali
sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali;
c) l'indicazione del peso della spedizione
Articolo 6 - Documento relativo alla natura della merce
Se necessario all'espletamento delle formalità doganali, di polizia o
imposte da autorità pubbliche analoghe, il mittente può essere tenuto a
presentare un documento che specifichi la natura della merce. Questa
disposizione non fa sorgere in capo al vettore alcun dovere, obbligo o
conseguente responsabilità.
Articolo 7 - Descrizione della lettera di trasporto aereo
1. La lettera di trasporto aereo viene emessa dal mittente in tre
esemplari originali.
2. Il primo originale porta l'indicazione "per il vettore" e viene
firmato dal mittente. Il secondo originale porta l'indicazione "per il
destinatario" e viene firmato dal mittente e dal vettore. Il terzo
originale è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo
aver preso in consegna la merce.
3. La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o
sostituite da un timbro.
4. Se, a richiesta del mittente, il vettore emette la lettera di
trasporto aereo, si considera, sino a prova contraria, che egli abbia
agito in nome del mittente.
Articolo 8 - Documentazione per colli multipli
Quando vi sono più colli:
a) il vettore ha il diritto di chiedere al mittente di emettere lettere
di trasporto aereo distinte;
b) il mittente ha il diritto di chiedere al vettore di rilasciargli
ricevute di carico distinte quando vengano utilizzati gli altri mezzi di
cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 9 - Inosservanza delle disposizioni relative alla
documentazione
L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non
pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, il
quale resta comunque soggetto alle norme della presente convenzione, ivi
comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.
Articolo 10 - Responsabilità per le indicazioni contenute nella
documentazione
1. Il mittente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni e delle
dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella
lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite da lui o in suo
nome al vettore perché siano inserite nella ricevuta di carico o per la
registrazione con gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Quanto disposto nel presente articolo si applica anche quando la persona
che agisce in nome del mittente sia anche l'agente del vettore.
2. Il mittente risponde di ogni danno subito dal vettore o da ogni altra
persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle
indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete fornite da
lui o in suo nome.
3. Salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, il vettore risponde di ogni
danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti
questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni
irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella
ricevuta di carico o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui
all'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 11 - Efficacia probatoria della documentazione
1. La lettera di trasporto aereo o la ricevuta di carico fanno fede,
sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della presa in
consegna della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano.
2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo o nella
ricevuta di carico, relative al peso, alle dimensioni ed all'imballaggio
della merce, nonché al numero dei colli, fanno fede sino a prova
contraria. Quelle relative alla quantità, al volume e allo stato della
merce non costituiscono prova contro il vettore a meno che siano state
verificate dal vettore stesso alla presenza del mittente, e la verifica
consti dalla lettera di trasporto aereo o dalla ricevuta di carico,
ovvero si riferiscano allo stato apparente della merce.
Articolo 12 - Diritto di disporre della merce
1. Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli
obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce,
sia ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia
facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia
ordinandone la consegna nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad
un destinatario diverso da quello originariamente indicato, sia
chiedendone la restituzione all'aeroporto di partenza, purché
l'esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al vettore, né agli
altri mittenti, salvo l'obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.
2. Se l'esecuzione delle istruzioni del mittente non risulti possibile,
il vettore deve prontamente informarne quest'ultimo.
3. Il vettore che ottempera alle istruzioni del mittente senza esigere
la presentazione dell'originale della lettera di trasporto aereo o della
ricevuta di carico rilasciata a quest'ultimo risponde per ogni danno che
ne derivi a chiunque sia regolarmente in possesso della lettera di
trasporto aereo o della ricevuta di carico, salvo il diritto di agire in
regresso verso il mittente.
4. Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del
destinatario, conformemente all'articolo 13. Tuttavia, se il
destinatario rifiuta la merce o se risulta irreperibile, il mittente
riacquista il proprio diritto di disporre della merce.
Articolo 13 - Consegna della merce al destinatario
1. Salvo il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli
deriva dall'articolo 12, il destinatario può, dal momento dell'arrivo
della merce nel punto di destinazione, richiedere al vettore la consegna
della merce verso pagamento degli importi dovuti e previa esecuzione
delle condizioni di trasporto.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, è obbligo del vettore avvertire
il destinatario al momento dell'arrivo della merce.
3. Se la perdita della merce venga riconosciuta dal vettore o se,
decorsi sette giorni dalla data in cui sarebbe dovuta arrivare, la merce
non è ancora giunta a destinazione, il destinatario può far valere nei
confronti del vettore i diritti nascenti dal contratto di trasporto.
Articolo 14 - Tutela dei diritti del mittente e del destinatario
Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che
sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in
proprio nome, sia che agiscano per proprio conto che per conto altrui, a
condizione di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di
trasporto.
Articolo 15 - Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti
reciproci tra terzi
1. Gli articoli 12, 13 e 14 lasciano impregiudicati i rapporti tra il
mittente e il destinatario, come pure i rapporti reciproci tra terzi i
cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario.
2. Ogni deroga alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 deve essere
espressamente indicata nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta
di carico.
Articolo 16 - Formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità
pubbliche
1. Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che sono
necessari all'espletamento delle formalità doganali, di polizia o
imposte da altre autorità pubbliche prima della consegna della merce al
destinatario. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di
tutti i danni derivanti dalla omissione, irregolarità o inesattezza di
tali informazioni o documenti, salvo che il danno sia imputabile al
vettore ovvero ai suoi dipendenti o incaricati.
2. Il vettore non è tenuto a verificare l'esattezza e la completezza
delle informazioni e dei documenti.
Capitolo III - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE ED ENTITÀ DEL RISARCIMENTO PER
DANNI
Articolo 17 - Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli
1. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla
lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento
che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo
dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco
o di sbarco.
2. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione,
perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che
l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento
si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi
periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli
consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella
misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o
da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati,
compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il
danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o
incaricati.
3. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero
qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione
entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere
nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di
trasporto.
4. Salvo diversa disposizione, nella presente convenzione il termine
"bagagli" indica sia i bagagli consegnati che quelli non consegnati.
Articolo 18 - Danni alla merce
1. Il vettore è responsabile del danno risultante dalla distruzione,
perdita o deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento
che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo.
2. Tuttavia, il vettore non è responsabile se dimostra che la
distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva
esclusivamente da uno o più dei fatti seguenti:
a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce;
b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal
vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;
c) un evento bellico o un conflitto armato;
d) un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata,
uscita o transito della merce.
3. Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel
corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore.
4. Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto
terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo.
Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del
contratto di trasporto aereo al fine del carico, della consegna o del
trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno
risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il
vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o
in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti,
tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo.
Articolo 19 - Ritardo
Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto
aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è
responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i
propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano
essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era
loro impossibile adottarle.
Articolo 20 - Esonero
Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o
il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per
negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte
dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in
cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno
o vi ha contribuito. Allorché la richiesta di risarcimento viene
presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o
della lesione subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato
in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui
dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito
per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a
tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente
convenzione, compreso l'articolo 21, paragrafo 1.
Articolo 21 - Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero
1. Per i danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che non eccedano i
100.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non può
escludere né limitare la propria responsabilità.
2. Il vettore non risponde dei danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1
che eccedano i 100.000 diritti speciali di prelievo per passeggero
qualora dimostri che:
a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria
o dei propri dipendenti o incaricati oppure che
b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o
omissione di terzi.
Articolo 22 - Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio
e per le merci
1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come
specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata
alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero.
2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di
distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di
1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione
speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal
passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro
pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore
sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a
meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse
reale del mittente alla consegna a destinazione.
3. Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di
distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di
17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione
speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal
mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro
pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore
sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a
meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse
reale del mittente alla consegna a destinazione.
4. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una
parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto, per
determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene
esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati.
Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il deterioramento o il
ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto,
pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di
trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora tali
documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con
altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della
determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener conto
del peso totale di tali altri colli.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga
dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei
suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un
danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne
deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti
o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito
nell'esercizio delle loro funzioni.
6. I limiti previsti dall'articolo 21 e dal presente articolo non ostano
alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore, in conformità del
proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto
o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti
in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La
disposizione precedente non si applica quando l'ammontare del
risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri
relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha
offerto per iscritto all'attore entro sei mesi dalla data in cui si è
verificato l'evento che ha provocato il danno, o prima della
presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva.
Articolo 23 - Conversione delle unità monetarie
1. Le somme espresse in diritti speciali di prelievo nella presente
convenzione si intendono riferite al diritto speciale di prelievo quale
definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali
somme nelle monete nazionali si effettuerà, in caso di procedimento
giudiziario, secondo il valore di tali monete in diritti speciali di
prelievo alla data della sentenza. Il valore in diritti speciali di
prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che sia membro del
Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di calcolo
applicato alla data della sentenza dal Fondo stesso per le proprie
operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di
una moneta nazionale di uno Stato parte che non sia membro del Fondo
monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo
stesso Stato parte.
2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario
internazionale e il cui ordinamento non consenta l'applicazione delle
disposizioni di cui al paragrafo 1 possono, al momento della ratifica o
dell'adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che nei
procedimenti giudiziari sul loro territorio il limite di responsabilità
del vettore di cui all'articolo 21 è fissato nella somma di 1.500.000
unità monetarie per passeggero; in 62.500 unità monetarie per passeggero
in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 22; in 15.000 unità monetarie
per passeggero in relazione al paragrafo 2 dell'articolo 22 e in 250
unità monetarie per chilogrammo in relazione al paragrafo 3
dell'articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque
milligrammi e mezzo di oro puro al titolo di novecento millesimi. Tali
somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in
questione. La conversione di tali somme in moneta nazionale è effettuata
conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
3. Il metodo di calcolo indicato nell'ultima frase del paragrafo 1 e il
metodo di conversione illustrato nel paragrafo 2 saranno applicati in
maniera tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato parte,
nella misura del possibile, lo stesso valore reale, per le somme di cui
agli articoli 21 e 22, che risulterebbe dall'applicazione delle prime
tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati parti comunicheranno al depositario
della presente convenzione, a seconda dei casi, il metodo di calcolo
adottato in applicazione del paragrafo 1 o il risultato della
conversione di cui al paragrafo 2, al momento del deposito dello
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla
presente convenzione e ogni qualvolta uno di essi venga modificato.
Articolo 24 - Revisione dei limiti
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente
articolo, i limiti di responsabilità previsti dagli articoli 21, 22 e 23
saranno aggiornati dal depositario ad intervalli di cinque anni, la
prima di tali revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente convenzione, o qualora la
convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in
cui sarà stata aperta alla firma, entro il primo anno dall'entrata in
vigore, facendo riferimento ad un fattore di inflazione costituito dal
tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisione, o in occasione
della prima revisione, a partire dalla data di entrata in vigore della
convenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione si farà
ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi
annui di incremento o di diminuzione degli indici dei prezzi al consumo
degli Stati le cui monete concorrono a formare i diritti speciali di
prelievo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 23.
2. Se nel corso della revisione di cui al paragrafo 2 si constati che il
fattore di inflazione supera il 10 per cento, il depositario procederà a
notificare agli Stati parti la revisione dei limiti di responsabilità.
La revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica
agli Stati parti. Se, entro tre mesi dalla notifica agli Stati parti, la
maggioranza degli Stati parti si dichiari contraria, la revisione non
entrerà in vigore e il depositario rinvierà la questione all'esame di
una riunione degli Stati parti. Il depositario procederà all'immediata
notifica a tutti gli Stati parti dell'entrata in vigore di ogni
revisione.
3. Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di cui al
paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo degli
Stati parti e qualora il fattore di inflazione di cui al paragrafo 1 sia
aumentato del 30 per cento dalla precedente revisione ovvero, in assenza
di una precedente revisione, dalla data di entrata in vigore della
presente convenzione. Revisioni successive secondo la procedura
descritta al paragrafo 1 verranno effettuate ad intervalli di cinque
anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data delle
revisioni di cui al presente paragrafo.
Articolo 25 - Clausola sui limiti
Nel contratto di trasporto il vettore può stipulare limiti di
responsabilità superiori a quelli previsti dalla presente convenzione
ovvero nessun limite di responsabilità.
Articolo 26 - Nullità di clausole contrattuali
È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad escludere la responsabilità
del vettore o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella
presente convenzione. La nullità di detta clausola non determina
tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle
disposizioni della presente convenzione.
Articolo 27 - Autonomia contrattuale
Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce al vettore di
rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di rinunciare ad
uno dei mezzi di tutela da essa contemplati ovvero di stipulare
condizioni che non siano in contrasto con essa.
Articolo 28 - Anticipi di pagamento
In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del
passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla propria legislazione
nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore
della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per
far fronte alle loro immediate necessità economiche. Un anticipo di
pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere
detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal
vettore a titolo di risarcimento.
Articolo 29 - Fondamento della richiesta risarcitoria
Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di
risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente
convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi
altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei
limiti di responsabilità previsti dalla presente convenzione, fatta
salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro
rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a
titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.
Articolo 30 - Dipendenti, incaricati, risarcimento complessivo
1. Se l'azione di risarcimento è promossa nei confronti di un dipendente
o un incaricato del vettore per un danno contemplato nella presente
convenzione, tale dipendente o incaricato, ove dimostri di aver agito
nell'esercizio delle sue funzioni, può far valere le condizioni e i
limiti di responsabilità invocabili dal vettore stesso in virtù della
presente convenzione.
2. L'ammontare totale del risarcimento pagato dal vettore e dai suoi
dipendenti e incaricati non può superare i predetti limiti.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al trasporto di
merci qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o da una
omissione del dipendente o dell'incaricato commessi o con l'intenzione
di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che
probabilmente ne deriverà un danno.
Articolo 31 - Termini per la presentazione dei reclami
1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da
parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo
prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in
buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni
con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4,
paragrafo 2.
2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve,
appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente
e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di
bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di
ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve
essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la
merce sono stati messi a sua disposizione.
3. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato
entro i predetti termini.
4. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni
nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di
quest'ultimo.
Articolo 32 - Morte della persona responsabile
In caso di morte della persona responsabile, l'azione per il
risarcimento del danno si esercita, entro i limiti previsti dalla
presente convenzione, nei confronti dei suoi aventi causa.
Articolo 33 - Competenza giurisdizionale
1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta
dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al
tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua
attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a
stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di
destinazione.
2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del
passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno
dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato
parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua
residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il
vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con
propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in
virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la
propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di
proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli
ha un accordo commerciale.
3. Ai fini del paragrafo 2:
a) "accordo commerciale" indica un accordo, diverso dall'accordo di
agenzia, concluso tra vettori e relativo alla fornitura di servizi
comuni per il trasporto aereo di passeggeri;
b) "residenza principale e permanente" indica il luogo in cui, al
momento dell'incidente, il passeggero ha fissa e permanente dimora. La
nazionalità del passeggero non costituisce l'elemento determinante a
tale scopo.
4. Si applicano le norme procedurali del tribunale adito.
Articolo 34 - Arbitrato
1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le parti di un contratto
di trasporto di merci possono stipulare che ogni controversia in tema di
responsabilità del vettore ai sensi della presente convenzione venga
risolta tramite arbitrato. Tale accordo deve avere forma scritta.
2. La procedura arbitrale avrà luogo, a scelta dell'attore, nell'ambito
di una delle giurisdizioni individuate all'articolo 33.
3. L'arbitro o il tribunale arbitrale deve applicare le disposizioni
della presente convenzione.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si presumono far parte di
ogni clausola o accordo arbitrale. Ogni condizione stabilita in tale
clausola o accordo che sia in contrasto con tali disposizioni è nulla e
priva di effetto.
Articolo 35 - Limiti temporali dell'azione
1. Il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine due anni
decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per
l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto
è stato interrotto.
2. Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in
conformità dell'ordinamento del tribunale adito.
Articolo 36 - Trasporto successivo
1. Nei casi di trasporto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, da
eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta
passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della presente
convenzione ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella
parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo.
2. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero o i suoi aventi
diritto possono agire soltanto nei confronti del vettore che ha
effettuato il trasporto nel corso del quale l'incidente o il ritardo si
sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo
vettore si sia assunto la responsabilità dell'intero viaggio.
3. Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha
diritto di agire nei confronti del primo vettore, e il passeggero o il
destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell'ultimo vettore, e
inoltre entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il
trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la
perdita, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili
singolarmente e solidalmente nei confronti del passeggero o del mittente
o del destinatario.
Articolo 37 - Regresso nei confronti di terzi
Nessuna disposizione della convenzione impedisce alla persona
responsabile del danno ai sensi della presente convenzione di ricorrere
contro qualsiasi altra persona.
Capitolo IV - TRASPORTO COMBINATO
Articolo 38 - Trasporto combinato
1. Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via area ed
in parte con altre modalità di trasporto, le disposizioni della presente
convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, si
applicano solo al trasporto aereo sempreché esso rientri nella
previsione dell'articolo 1.
2. Nel caso di trasporto combinato, nulla nella presente convenzione
vieta alle parti di inserire nel titolo di trasporto aereo condizioni
relative alle altre modalità di trasporto, purché per quanto attiene al
trasporto aereo vengano rispettate le disposizioni della presente
convenzione.
Capitolo V - TRASPORTO AEREO EFFETTUATO DA PERSONA DIVERSA DAL VETTORE
CONTRATTUALE
Articolo 39 - Vettore contrattuale e vettore di fatto
Le disposizioni del presente Capitolo si applicano nel caso in cui un
soggetto (qui appresso denominato "il vettore contrattuale") conclude in
nome proprio un contratto di trasporto, retto dalla presente
convenzione, con un passeggero o un mittente o con persona agente in
nome del passeggero o del mittente e un altro soggetto (qui appresso
denominato "il vettore di fatto") effettua, in virtù dell'autorità
conferitagli dal vettore contrattuale, in tutto o in parte il trasporto,
pur non costituendo relativamente a tale parte un vettore successivo ai
sensi della presente convenzione. Tale autorità si presume esistere fino
a prova contraria.
Articolo 40 - Responsabilità rispettive del vettore contrattuale e del
vettore di fatto
Salvo disposizione contraria del presente capitolo, quando un vettore di
fatto effettua, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtù del
contratto di cui all'articolo 39, è retto dalla presente convenzione,
sia il vettore contrattuale che il vettore di fatto sono soggetti alle
disposizioni della presente convenzione, il primo per l'intero trasporto
contemplato nel contratto, il secondo per la parte da lui eseguita.
Articolo 41 - Responsabilità solidale
1. Gli atti e omissioni del vettore di fatto e dei suoi dipendenti e
incaricati, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il
trasporto eseguito dal vettore di fatto, sono parimenti considerati come
atti e omissioni del vettore contrattuale.
2. Gli atti e omissioni del vettore contrattuale e dei suoi dipendenti e
incaricati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il
trasporto effettuato dal vettore contrattuale, sono considerati come
atti e omissioni del vettore di fatto. Tuttavia, per tali atti e
omissioni, il vettore contrattuale non potrà incorrere in una
responsabilità superiore ai limiti fissati agli articoli 21, 22, 23 e
24. Nessun accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi
non previsti dalla presente convenzione, nessuna rinuncia a diritti o a
mezzi di tutela derivanti dalla presente convenzione, nessuna
dichiarazione speciale d'interesse alla consegna a destinazione ai sensi
dell'articolo 22 potranno essere fatti valere contro il vettore di
fatto, salvo che questi vi abbia acconsentito.
Articolo 42 - Destinatario dei reclami e delle istruzioni
I reclami e le istruzioni da rivolgere al vettore in applicazione della
presente convenzione hanno gli stessi effetti sia se indirizzati al
vettore contrattuale sia se indirizzati al vettore di fatto. Tuttavia,
le istruzioni di cui all'articolo 12 valgono solo se indirizzate al
vettore contrattuale.
Articolo 43 - Dipendenti e preposti
Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, ogni dipendente o
preposto dello stesso vettore o del vettore contrattuale, che provi
d'aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, può valersi dei
limiti di responsabilità applicabili, ai sensi della presente
convenzione, al vettore di cui è dipendente o preposto, sempreché non
dimostri di aver agito in maniera che escluda l'applicabilità dei limiti
di responsabilità concessi in conformità della presente convenzione.
Articolo 44 - Risarcimento complessivo
Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare totale del
risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale e dai
loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle loro
funzioni, non può superare il massimale che, secondo la presente
convenzione, può essere imputato al vettore contrattuale ovvero al
vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti può essere tenuto
responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.
Articolo 45 - Destinatario della richiesta di risarcimento
L'azione per il risarcimento del danno contro il vettore di fatto, per
il trasporto effettuato, può essere promossa, a scelta dell'attore,
contro lo stesso vettore o contro il vettore contrattuale o contro
entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando l'azione è promossa
contro uno solo dei vettori, questi ha il diritto di esigere la chiamata
in corresponsabilità dell'altro vettore. La procedura e la chiamata sono
disciplinate dalla legge del tribunale adito.
Articolo 46 - Giurisdizione addizionale
L'azione per il risarcimento per danni di cui all'articolo 45 è
promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti,
o davanti ad uno dei tribunali presso i quali può essere promossa
l'azione contro il vettore contrattuale ai sensi dell'articolo 33 o
davanti al tribunale competente del luogo in cui il vettore di fatto ha
la sua residenza o la sede principale della sua attività.
Articolo 47 - Nullità di clausole contrattuali
È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad esonerare il vettore
contrattuale o il vettore di fatto dalla responsabilità che gli deriva
dal presente capitolo o a fissare un limite inferiore a quello previsto
nello stesso capitolo. La nullità di detta clausola non determina
tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle
disposizioni del presente capitolo.
Articolo 48 - Rapporti reciproci tra vettore contrattuale e vettore di
fatto
Salvo quanto previsto dall'articolo 45, nessuna disposizione del
presente capitolo pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci dei
vettori, compreso il diritto di regresso e il diritto al risarcimento.
Capitolo VI - ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 49 - Imperatività
Sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e
tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con
i quali le parti mirano ad eludere le disposizioni della presente
convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando
le norme sulla competenza giurisdizionale.
Articolo 50 - Assicurazione
Gli Stati parti faranno obbligo ai propri vettori di provvedere a
stipulare un contratto di assicurazione a idonea copertura della loro
responsabilità derivante dalla presente convenzione. Qualora richiesto
dalla parte contraente nel cui territorio opera, il vettore deve
dimostrare di godere di un'adeguata copertura assicurativa per i casi di
responsabilità derivante dalla presente convenzione.
Articolo 51 - Trasporto effettuato in circostanze eccezionali
Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 concernenti i titoli di
trasporto non si applicano al trasporto effettuato in circostanze
eccezionali che esulano dal normale esercizio dell'attività del vettore.
Articolo 52 - Definizione di giorni
L'uso del termine "giorni" nella presente convenzione indica i giorni di
calendario e non i giorni feriali.
Capitolo VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 53 - Firma, ratifica ed entrata in vigore
1. La presente convenzione sarà aperta alla firma a Montreal il 28
maggio 1999 da parte di ogni Stato partecipante alla Conferenza
internazionale sul diritto aeronautico, tenutasi a Montreal dal 10 al 28
maggio 1999. Dopo il 28 maggio 1999 la presente convenzione resterà
aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione
internazionale dell'aviazione civile a Montreal fino alla data della sua
entrata in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.
2. La presente convenzione resterà altresì aperta alla firma delle
Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini della
presente convenzione l'espressione "Organizzazione di integrazione
economica regionale" indica un'organizzazione costituita da Stati
sovrani di una determinata regione che sia competente per quanto
riguarda determinate materie rette dalla presente convenzione ed sia
stata debitamente autorizzata a firmare e a ratificare, accettare,
approvare la presente convenzione o ad aderirvi. Le espressioni "Stato
parte" o "Stati parti", utilizzate nella presente convenzione, tranne
che al paragrafo 2 dell'articolo 1, al paragrafo 1, lettera b)
dell'articolo 3, alla lettera b) dell'articolo 5, agli articoli 23, 33,
46 e alla lettera b) dell'articolo 57, indica altresì le Organizzazioni
di integrazione economica regionale. Ai fini dell'articolo 24,
l'espressione "la maggioranza degli Stati parti" e "un terzo degli Stati
parti" esclude le Organizzazioni di integrazione economica regionale.
3. La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati e
delle Organizzazioni di integrazione economica regionale firmatari.
4. Gli Stati o le Organizzazioni di integrazione economica regionale che
non sottoscrivono la presente convenzione potranno in ogni momento
accettarla, approvarla o aderirvi.
5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione
saranno depositati presso l'Organizzazione internazionale per
l'aviazione civile, che viene qui designata quale depositario.
6. Tra gli Stati che avranno proceduto al deposito, la presente
convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla
data del deposito, presso il depositario, del trentesimo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente
paragrafo, non si considera lo strumento depositato da un'Organizzazione
di integrazione economica regionale.
7. Nei confronti di ogni altro Stato o di ogni altra Organizzazione di
integrazione economica regionale, la presente convenzione entrerà in
vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
8. Il depositario informerà prontamente tutti gli Stati firmatari e gli
Stati parti in merito a:
a) ogni firma della presente convenzione e la relativa data;
b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione,
approvazione e adesione e la relativa data;
c) la data di entrata in vigore della presente convenzione;
d) la data di entrata in vigore di ogni revisione dei limiti di
responsabilità fissati dalla presente convenzione;
e) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 54.
Articolo 54 - Denuncia
1. Ogni Stato parte della presente convenzione potrà denunciarla
mediante notifica scritta indirizzata al depositario della stessa.
2. La denuncia produrrà i suoi effetti centottanta giorni dopo la
ricezione da parte del depositario della notifica della denuncia.
Articolo 55 - Relazione con gli altri strumenti della convenzione di
Varsavia
La presente convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di
trasporto aereo internazionale:
1) tra gli Stati parti della presente convenzione che siano anche parti
dei seguenti strumenti:
a) la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al
trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929
(qui appresso denominata convenzione di Varsavia);
b) il protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di
alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a
Varsavia il 12 ottobre 1929, adottato all'Aja il 28 settembre 1955 (qui
appresso denominato protocollo dell'Aja);
c) la convenzione complementare alla convenzione di Varsavia per
l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo
internazionale effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale,
firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 (qui appresso denominata
convenzione di Guadalajara);
d) il protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di
alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a
Varsavia il 12 ottobre 1929 così come modificata dal protocollo adottato
all'Aja il 28 settembre 1955, firmato a Città del Guatemala l'8 marzo
1971 (qui appresso denominato protocollo di Città del Guatemala);
e) i protocolli aggiuntivi dal n. 1 al n. 3 e il protocollo n. 4 di
Montreal che modificano la convenzione di Varsavia così come modificata
dal protocollo dell'Aja o la convenzione di Varsavia così come
modificata sia dal protocollo dell'Aja che dal protocollo di Città del
Guatemala firmati a Montreal il 25 settembre 1975 (qui appresso
denominati protocolli di Montreal); oppure
2) all'interno dei territori di ogni singolo Stato parte della presente
convenzione che sia anche parte di uno o più degli strumenti elencati
sopra alle lettere da a) a e).
Articolo 56 - Stati con più ordinamenti giuridici
1. Qualora uno Stato sia costituito da due o più unità territoriali
nelle quali per le materie oggetto della presente convenzione si
applicano ordinamenti giuridici diversi, tale Stato può, al momento
della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare
che la presente convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali
o soltanto ad una o a più di esse e può in ogni momento modificare tale
dichiarazione presentando una nuova dichiarazione.
2. Tale dichiarazione dovrà essere notificata al depositario e dovrà
contenere esatta indicazione delle unità territoriali alle quali si
applica la convenzione.
3. Nel caso di uno Stato parte che abbia presentato la predetta
dichiarazione:
a) l'espressione "moneta nazionale", di cui all'articolo 23, si intende
riferita alla moneta in corso legale nell'unità territoriale del
predetto Stato oggetto della dichiarazione; e
b) l'espressione "legislazione nazionale", di cui all'articolo 28, si
intende riferita alla legislazione vigente nell'unità territoriale del
predetto Stato oggetto della dichiarazione.
Articolo 57 - Riserve
Nessuna riserva potrà essere formulata alla presente convenzione,
tuttavia uno Stato parte può in ogni momento dichiarare, per mezzo di
notifica indirizzata al depositario, che la presente convenzione non si
applica:
a) al trasporto aereo internazionale effettuato e operato direttamente
dallo Stato parte per scopi non commerciali connessi alle proprie
funzioni e ai propri obblighi di Stato sovrano; e/o
b) al trasporto di persone, di merci e bagagli effettuato per le proprie
autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nello Stato parte
o da questo noleggiato, e la cui intera capacità sia stata riservata da
tali autorità o in loro nome.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati,
hanno firmato la presente convenzione.
FATTO a Montreal il ventottesimo giorno del mese di maggio dell'anno
millenovecentonovantanove nelle lingue inglese, araba, cinese, francese,
russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. La presente
convenzione rimarrà depositata negli archivi dell'Organizzazione
Internazionale dell'Aviazione Civile e copie conformi autentiche della
stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati parti della
presente convenzione, nonché a tutti gli Stati parti della convenzione
di Varsavia, del protocollo dell'Aja, della convenzione di Guadalajara,
del protocollo di Città del Guatemala e dei protocolli di Montreal.
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