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E’ l’accordo con cui il titolare di una struttura ricettiva si obbliga a
fornire al cliente, verso il corrispettivo del prezzo, il servizio di
alloggio in un’unità abitativa arredata, oltre a servizi accessori ,
alcuni necessari e altri eventuali.
In Italia il contratto d’albergo non è regolato dalla legge, che si
limita a disciplinare le responsabilità dell’albergatore in relazione al
deposito di cose portate o consegnate in albergo. (artt. da 1783 a 1785
del Codice Civile).
Per il resto valgono le norme generali sulle obbligazioni e sui
contratti.
I principi e le regole relative al contratto di albergo si applicano a
tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalla terminologia usata
per i vari tipi di struttura (hotel, villaggio turistico, motel,
campeggio, rifugio alpino, affittacamere, bed & breakfast, beauty farm,
ecc.).
PRENOTAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La prenotazione è un accordo in base al quale l’albergatore si obbliga a
tenere a disposizione del cliente un alloggio e a predisporre le
prestazioni collegate.
A seconda che sia oppure no accompagnata dal versamento di una somma, la
prenotazione assume contenuti e conseguenze diverse.
a) prenotazione “semplice”
A volte, per prenotare una stanza in albergo, è sufficiente telefonare,
concordare servizi e prezzo, e fornire un nome (ed eventualmente un
numero di telefono).
Questa forma di prenotazione, tutta verbale, e che non mette neppure
l’albergatore in condizione di rintracciarci, genera obblighi solo in
capo all’albergatore, il quale rimane obbligato a concludere il
contratto definitivo.
Il viaggiatore, viceversa, rimane libero di avvalersi o meno della
prenotazione effettuata.
Naturalmente è un dovere di correttezza avvertire in caso di rinuncia o
impedimento.
Inoltre, al fine di conservare traccia documentale degli accordi presi è
consigliabile confermare con l’invio di un fax il contenuto di tali
accordi (data di arrivo e partenza, prezzo, eventuali servizi accessori,
ecc.). Ciò anche se l’albergatore non lo richieda espressamente. Il
ricevimento di quel fax darà maggiore tranquillità sia all’albergatore
(che sarà indotto a dare maggiore credibilità alla prenotazione
scritta), sia al viaggiatore (che avrà una “prova” del proprio diritto).
In mancanza di documentazione scritta, se quando arriviamo in albergo
tutte le camere sono già assegnate ad altri, non c’è rimedio.
b) prenotazione come “conclusione del contratto”
Se, invece, agli accordi verbali, l’albergatore chiede di fare seguire
l’invio di una somma, comunque denominata (acconto, caparra, deposito)
allora significa che l’impegno deve intendersi a carico di entrambe le
parti. In questo caso l’obbligo al risarcimento del danno sorge sia per
l’inadempimento dell’albergatore (mancata disponibilità della camera),
sia per l’inadempimento del cliente (mancata presentazione in albergo).
In generale, un contratto si perfezione quando chi ha fatto la proposta
viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 Cod.
Civ.). Ora, la gestione alberghiera, per il fatto in sé di essere
esercitata, si traduce in una costante offerta di contratto rivolta al
pubblico. La prenotazione in questa seconda forma (con obbligo anche a
carico del cliente) rappresenta l’accettazione dell’offerta
dell’albergatore. Essa determina, quindi, non un semplice accordo
preliminare, ma la vera e propria conclusione del contratto d’albergo.
RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO
a) da parte dell’albergatore
Una volta effettuata validamente la prenotazione, l’albergatore è tenuto
a conservare la disponibilità dell’alloggio. In mancanza, si verifica, a
suo carico, una responsabilità per inadempimento, con conseguente
obbligo al risarcimento del danno, secondo le regole sulle obbligazioni
in generale.
La forma più comoda di risarcimento, e più utile anche per il cliente, è
quella “in forma specifica: l’albergatore inadempiente dovrà adoperarsi
per procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso
luogo e di pari livello. Se ciò risulta impossibile, l’albergatore è
obbligato ad un risarcimento pecuniario, da quantificare caso per caso.
b) da parte del cliente
Se la prenotazione è stata accompagnata dal versamento di una somma di
denaro, comunque denominata, si deve ritenere che il contratto si sia
perfezionato, con obbligazioni anche a carico del cliente. In
particolare, l’obbligazione che il cliente ha assunto, è quella di
presentarsi in albergo e usufruire dei servizi prenotati. In mancanza,
sarà tenuto a risarcire il danno all’albergatore. Tale danno andrà
quantificato in riferimento al mancato guadagno corrispondente al prezzo
delle camere prenotate e non rassegnate, detratto il prezzo dei servizi
accessori non usufruiti.
OBBLIGHI DELL’ALBERGATORE
Il primo obbligo dell’albergatore è quello di contrarre con chiunque ne
faccia richiesta, con esclusione di ogni comportamento discriminatorio.
Il rifiuto è legittimo solo nel caso di mancanza di alloggi disponibili
e nel caso di mancanza, da parte del cliente, di documenti idonei
all’identificazione. L’albergatore, infatti, ha l’obbligo di conservare
una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmetterne copia
all’autorità di pubblica sicurezza (art. 109 T.U. delle leggi di p.s.)
Una volta concluso il contratto, l’albergatore ha l’obbligo di fornire
al cliente un’unità abitativa arredata, l’utilizzo degli spazi comuni e
tutti i servizi a cui si è obbligato mediante cataloghi, opuscoli o
accordi specifici.
Servizi obbligatori sono la pulizia e il riassetto dell’alloggio.
Per quanto riguarda i prezzi, l’albergatore ha l’obbligo di comunicare
alla Regione le tariffe minime e massime riferite alla stagione
successiva e di esporre tali tariffe all’interno della struttura in modo
visibile. Non sussiste più, invece, l’obbligo di esporre i prezzi
all’interno di ciascuna camera.
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il cliente ha l’obbligo di pagare il corrispettivo; di rilasciare i
locali occupati nel termine stabilito; di utilizzare la struttura con
diligenza nel rispetto dei regolamenti interni.
Per quanto riguarda il pagamento, va ricordato che per i crediti verso i
clienti, l’albergatore gode di un privilegio sulle cose portate in
albergo, sulle quali può esercitare un diritto di ritenzione anche in
pregiudizio di eventuali diritti vantati da terzi.
Tele credito, tuttavia, si prescrive con il decorso di sei mesi (art.
2954 c.c.).
DOVERI DI PROTEZIONE
Con tale espressione si indica l’obbligo, per l’albergatore, di
garantire la sorveglianza, l’igiene, la sanità e la sicurezza dei luoghi
ove si svolge il servizio nel rispetto delle normative vigenti.
L’integrità e la sicurezza del cliente devono, tuttavia, essere
garantite anche al di là del rispetto formale delle norme. Si ritiene,
ad esempio responsabile l’albergatore per i danni subiti dal cliente a
causa dell’illuminazione non funzionante e della mancanza di punti di
appoggio lungo le scale; o per i danni causati da un pavimento
sconnesso; o, ancora, per i danni subiti dal cliente scivolato nel vano
doccia privo di box, maniglie e tappetini antisdrucciolo. L’albergatore
è esonerato, totalmente o parzialmente, da tale responsabilità se
l’evento dannoso è causato dalla condotta negligente del cliente o se
tale negligenza vi ha concorso.
RESPONSABILITÀ DELL’ALBERGATORE PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO
Nel caso di deterioramento, distruzione o sottrazione di cose depositate
in albergo, l’albergatore è responsabile, ed è obbligato al risarcimento
del danno. Il cliente deve denunciare il fatto all’albergatore senza
ritardo.
La responsabilità dell’albergatore per le cose depositate in albergo è
disciplinata dagli artt. 1783 e seguenti del Codice Civile. Il concetto
di deposito comprende sia le cose semplicemente “portate in albergo” dal
cliente, sia le cose personalmente “consegnate” all’albergatore o a un
suo incaricato. Le due ipotesi, però, hanno conseguenze diverse sul
piano della responsabilità.
Nel caso di cose “portate” (e non “consegnate”) vi è una responsabilità
“oggettiva” (cioè, non sarà necessario provare la colpa
dell’albergatore) ma limitata (il risarcimento non può essere superiore
a cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio). Il cliente dovrà
comunque provare l’esistenza del contratto di albergo, l’evento dannoso,
la sua realizzazione nei locali dell’albergo e l’entità del danno.
Limiti temporali: la responsabilità dell’albergatore copre il periodo di
durata del contratto di albergo e, in più, un periodo di tempo
ragionevole precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone
dell’alloggio (ad esempio se i bagagli sono stati inviati separatamente
il giorno prima dell’arrivo; o se il bagaglio viene lasciato in albergo
per qualche ora dopo avere rilasciato l’alloggio).
Limiti spaziali: la responsabilità dell’albergatore vale per le cose che
si trovano nei locali dell’albergo o nelle sue pertinenze, nonché fuori
dall’albergo per le cose di cui l’albergatore o un suo incaricato
assumono la custodia (ad esempio durante il trasporto dal luogo di
arrivo all’albergo se il trasporto è organizzato dall’albergatore).
La responsabilità dell’albergatore per le cose “portate”, che di regola
è oggettiva e limitata, diventa soggettiva e illimitata se è possibile
provarne la colpa (negligenza o imperizia), come nel caso di porte
lasciate aperte, chiavi delle stanze lasciate senza sorveglianza, ecc.
In questi casi, l’albergatore è tenuto al risarcimento del danno senza
limiti di valore.
RESPONSABILITÀ DELL’ALBERGATORE PER LE COSE CONSEGNATE
Per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di cose
consegnate, a fini di custodia, direttamente all’albergatore o a un suo
incaricato, la responsabilità è illimitata (art. 1784 c.c.). In tal caso
non esiste, quindi, alcun limite massimo al risarcimento. Se richiesto
dal cliente, l’albergatore ha l’obbligo di prendere in custodia il
denaro contante, le carte-valori (assegni, carte di credito, ecc.) e gli
oggetti di valore. Egli può soltanto esigere che la cosa consegnata sia
contenuta in un involucro chiuso e sigillato. Se rifiuta la custodia di
cose che è obbligato a ricevere, ne risponde comunque illimitatamente.
L’albergatore, tuttavia, può legittimamente rifiutare di prendere in
consegna cose eccessivamente ingombranti o di valore eccessivo in
rapporto alle condizioni dell’albergo.
Spetta al cliente l’onere di provare l’avvenuta consegna. E’ pertanto
consigliabile richiedere il rilascio di ricevuta che permetta di
identificare i beni consegnati in custodia (gli albergatori più attenti
e corretti la rilasceranno spontaneamente).
Nel caso di cose collocate in cassette di sicurezza messe a disposizione
del cliente con una sua chiave esclusiva, si rientra nell’ipotesi di
cose “portate in albergo” (e non “consegnate”): la responsabilità
dell’albergatore sarà, perciò, limitata. Se, però, l’albergatore
conserva una seconda chiave della cassetta, allora la cosa si considera
consegnata in custodia, con responsabilità illimitata.
I VEICOLI
La responsabilità dell’albergatore non si estende ai veicoli depositati
nelle pertinenze dell’albergo.
Per fare scattare la responsabilità dell’albergatore occorre che vi sia
stato un separato accordo di custodia del mezzo. A tal fine non è
sufficiente il semplice parcheggio del veicolo in un area di pertinenza
dell’albergo e nemmeno nel garage: occorre che vi sia stata la consegna
delle chiavi e/o che il parcheggio sia a pagamento.
ESTENSIONE A STRUTTURE DIVERSE DALL’ALBERGO
L’art. 1786 c.c. estende l’applicazione delle norme sul deposito in
albergo a tutte le strutture in qualche modo assimilabili, come ad
esempio: case di cura, stabilimenti balneari, luoghi di pubblico
spettacolo, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
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